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Ordinanza — n. 7552/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for habitual escape from home detention, ruling prior offenses bar leniency.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7552/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, upholding the second-instance conviction for evading home detention. The appellant argued the escape duration was significant, but the court found his prior offenses established a pattern of habitual conduct. Consequently, the statutory bar for leniency applied, rendering the appeal's claim for reduced punishment legally unfounded.

Regesto Legislator

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Art. 131 bis cod. pen.; The habitual nature of conduct, established by prior similar offenses, acts as an obstacle to the application of leniency for particular minor facts.

Parole chiave

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home detention evasion habitual conduct statutory leniency bar appeal inadmissibility criminal procedure Italy reiterazione di reati penali reato continuato ritardo ingiustificato dell'azione penale

Disposizioni normative citate

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Art. 131 bis cod. pen.
art. 131 bis cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 14073 del 05/03/2024, Campana
Sez. 4, n. 14073 del 05/03/2024, Campana, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCHIALVA RICCARDO FRANCESCO nato a ASTI il 27/02/1976 avverso la sentenza del 20/05/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO GALLUCCI; • visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di Schialva Riccardo Francesco; udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Gallucci Ritenuto che il ricorso - con il quale si eccepisce violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla conferma in appello della condanna per evasione dagli arresti domiciliari - deve essere dichiarato inammissibile in quanto il motivo dedotto è manifestamente infondato.

Invero, la Corte di appello ha escluso la possibilità di ritenere sussistente la particolare tenuità del fatto in ragione sia della circostanza che l'allontanamento dal luogo di restrizione domiciliare era stato ingiustificato e di non breve durata, sia dei precedenti specifici a carico (una evasione del 2020 e un favoreggiamento personale del 2013) di tal che la condotta deve essere considerata "abituale", e dunque ostativa all'applicabilità dell'art. 131 bis cod. pen. Rilevato che il ricorrente si limita a contestare che la durata dell'evasione si sia "protratta per un significativo lasso di tempo", ma non si confronta in alcun modo con la argomentazione del Giudice di appello, in merito alla abitualità della condotta, del tutto conforme al principio secondo cui in tema di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, il presupposto ostativo del comportamento abituale ricorre quando l'autore, anche successivamente al reato per cui si procede, abbia commesso almeno altri due reati della stessa indole (da ultimo, v.

Sez. 4, n. 14073 del 05/03/2024, Campana, Rv. 286175 - 02). Ritenuto dunque che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma - giudicata congrua - di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così