Cassation court dismisses appeal for resistance to public officials, citing adequate reasoning on violent conduct.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the lower court's reasoning regarding the defendant's violent conduct was sufficient. The appellant argued for acquittal on charges of resistance, but the court found the defendant's use of a razor and physical aggression against police officers clearly demonstrated an intent to coerce officials beyond mere insults. Consequently, the conviction for resistance was upheld, and the appeal was rejected with costs awarded to the state.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 337 cod. pen.; Art. 393 bis cod. pen.: The court established that resistance to public officials is constituted by violent or threatening acts aimed at coercing officials to violate their duties, distinguishing it from simple insults or generic threats when the conduct directly impacts official functions.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHAABANI MOHAMED nato il 11/11/1985 avverso la sentenza del 09/05/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO GALLUCCI; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di Chaabani Mohamed; udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Gallucci Ritenuto che il ricorso - con il quale si eccepisce violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla conferma in appello della condanna dell'imputato per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. - deve essere dichiarato inammissibile in quanto i motivi dedotti sono manifestamente infondati.
Invero, la Corte di appello ha ritenuto la responsabilità dell'imputato in ordine al reato contestato evidenziando in modo adeguato le condotte violente e minacciose poste in essere dal predetto per opporsi agli operanti (in particolare, dopo averli minacciati verbalmente estraeva dai pantaloni una lametta della lunghezza di 4 cm circa brandendola verso gli agenti di Polizia penitenziaria; successivamente spintonava gli operanti, trascinandone al suolo uno, al fine di evitare di essere perquisito); condotta che, in modo non illogico, la sentenza impugnata ha ritenuto minacciosa e aggressiva e idonea a coartare la volontà degli operanti.
In tal modo, la sentenza impugnata ha fatto buon governo del principio secondo cui sussiste il delitto di cui all'art. 337 cod. pen., e non quelli di ingiuria e di minaccia, quando il comportamento aggressivo nei confronti del pubblico ufficiale è - come nel caso di specie - diretto a costringere il soggetto a fare un atto contrario ai propri doveri o ad omettere un atto dell'ufficio, trascendendo la mera espressione di volgarità ingiuriosa e di atteggiamento genericamente minaccioso, essendo invece finalizzato ad incidere sull'attività dell'ufficio o del servizio (Sez. 6, n. 23684 del 14/05/2015, Bianchini, Rv. 263813 - 01);
Rilevato che inammissibile risulta anche il motivo con il quale si invoca, in termini generici e senza confrontarsi con la adeguata argomentazione negativa sul punto adottata dalla sentenza impugnata (pag. 6), l'applicazione dell'art. 393 bis cod. pen.; Rilevato, infine, che immune da censure risulta anche l'ultimo motivo del ricorso; la conferma della ritenuta recidiva è stata motivata in modo congruo - e dunque insindacabile in questa sede - con riferimento ai numerosi precedenti penali, anche a base violenta (per rapina e lesioni personali) dimostrativi dell'accresciuta pericolosità sociale dell'imputato, mentre il - modesto - scostamento rispetto al minimo edittale per il reato di resistenza è adeguatamente giustificato alla luce delle circostanze del fatto (utilizzo di lametta per minacciare gli agenti, con conseguente rischio per la loro incolumità personale);
Ritenuto dunque che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma - giudicata congrua - di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am