Cassation appeal against requested penalty sentence dismissed for inadmissibility due to lack of statutory grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible and ordered the appellant to pay fines. The appellant challenged a penalty sentence issued upon request, arguing violations of law regarding mandatory grounds for review. The court ruled that only specific statutory grounds, such as errors in the defendant's will or legal qualification, permit appeals against requested penalties, none of which were raised here.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals against penalty sentences upon request are strictly limited to specific statutory grounds; failure to raise these grounds renders the appeal inadmissible.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FADLAOUI ABDERRAHMAN (CUI: 01WTG8U) nato il 13/05/1959 avverso la sentenza del 04/09/2024 del TRIBUNALE di VERONA Agiate-~Fscre-H-e-partj; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Fadlaoui Abderrahman ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., in ordine al reato di cui all'art.73„ d.P.R.309/1990, deducendo violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla mancata declaratoria di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
Il ricorso avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) è inammissibile. Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Nel caso in esame il ricorrente ha non ha posto a sostegno del suo ricorso alcuna della ipotesi per le quali è attualmente consentito il ricorso per cassazione avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta, non avendo sollevato questioni attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17/01/2025 Il Consigliere estensore Il Presi