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Ordinanza — n. 7308/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal against a requested penalty sentence is inadmissible unless specific statutory grounds are met.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7308/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because it challenged a sentence of application of penalty upon request. The appellant argued for a declaration of acquittal under Article 129 of the Code of Criminal Procedure, but the law restricts appeals against such sentences to specific grounds like the defendant's will or legal qualification errors. Since the appellant failed to raise any of these permitted issues, the appeal was rejected and costs were assigned to the appellant.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals against sentences of application of penalty upon request are strictly limited to grounds concerning the defendant's will, correlation between request and sentence, legal qualification, or legality of the penalty, rendering other arguments inadmissible.

Parole chiave

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requested penalty sentence cassation appeal inadmissibility application of penalty upon request statutory grounds for appeal code of criminal procedure concorso di motivi di sospensione remissione della pena disdetta in periodo di prova

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
(da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod.
Art. 444, cod. proc. pen.
Il ricorso avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod.
Art. 73, d.P.R.309/1990
Art. 129, cod. proc. pen.
pen., in ordine al reato di cui all'art.73, d.P.R.309/1990, deducendo violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla mancata declaratoria di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod.
art. 444 cod. proc. pen
Il ricorso avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
pen., in ordine al reato di cui all'art.73, d.P.R.309/1990, deducendo violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla mancata declaratoria di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VEZZOSI SIMONE nato a MESSINA il 04/03/1999 avverso la sentenza del 02/09/2024 del TRIBUNALE di MESSINA-dato-erhA4se--erffe-papti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Vezzosi Simone ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., in ordine al reato di cui all'art.73, d.P.R.309/1990, deducendo violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla mancata declaratoria di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.

Il ricorso avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) è inammissibile. Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Nel caso in esame il ricorrente non ha posto a sostegno del suo ricorso alcuna della ipotesi per le quali è attualmente consentito il ricorso per cassazione avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta, non avendo sollevato questioni attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma,