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Ordinanza — n. 7304/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on generic mitigating circumstances denial and multiple drug offenses. The court ruled the appeal inadmissible due to lack of positive personality elements and distinct crimes. The decision upholds the lower court's rejection of generic mitigation and separation of offenses.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7304/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for generic mitigating circumstances and challenged the conviction for a single crime involving multiple drug types. The court rejected these claims because generic mitigation requires positive personality elements absent in this case, and the distinct drug types constitute separate crimes under the same criminal design.

Regesto Legislator

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Art. 73, commi 1 e 4, d.P.R.309/1990; Art. 81 cod. pen.; The denial of generic mitigating circumstances is lawful when no positive personality elements exist, and multiple distinct crimes are properly identified when different drug types are involved within a single criminal design.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances drug offenses multiple crimes criminal personality inadmissible appeal positive personality elements criminal design opposizione tardiva

Disposizioni normative citate

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Art. 73, commi 1 e 4, d.P.R.309/1990
Art. 81 cod. pen.
art. 81 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021
Sez. 1, n. 3529 del 1993
Sez. 1, n. 3529 del 1993, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MUCCIARONE ROBERTO nato a PUTIGNANO il 11/07/1987 avverso la sentenza del 28/03/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Mucciardone Roberto ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello, in riforma della sentenza del giudice di primo grado, lo ha condannato alla pena ritenuta di giustizia in ordine ai reati di cui agli artt.73, commi 1 e 4, d.P.R.309/1990, deducendo, con il primo motivo di ricorso, violazione di legge e vizio della motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche; con il secondo, lamenta violazione dell'art. 81 cod. pen., trattandosi di un unico reato.

Si osserva che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche(può essere/ legittimamente motivato dal giudice in quanto l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, Rv. 281590 - 01; conf. Sez. 1, n. 3529 del 1993, Rv. 195339-01). Nel caso in disamina, il giudice a quo ha rilevato l'assenza di elementi positivi, e ritenuto insufficiente lo stato di incensuratezza.

In ordine alla seconda doglianza, il giudice a quo ha rilevato che la condotta aveva ad oggetto sostanze stupefacenti di tipologiaVdiverse, configurandosi due distinti reati avvinti dal vincolo della medesimezza del disegno criminoso. Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17/01/2025 Il Consigliere estensore Il President