Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 7298/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to improper grounds regarding non-punishment causes under Art. 73 DPR 309/1990.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7298/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed on grounds not permitted by law. The appellant challenged a second-instance judgment ordering the declaration of non-punishment causes under Article 73, paragraph 5, of D.P.R. 309/1990, arguing violations of legal procedure. The court ruled that appeals against judgments issued under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure are only admissible if they concern the formation of the parties' will to accept the settlement, the prosecutor's consent, or a divergent ruling, excluding complaints about waived reasons or the assessment of exemption conditions under Article 129 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 599-bis c.p.p.; Art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990; Art. 129 c.p.p.: Appeals against second-instance judgments ordering the declaration of non-punishment causes are inadmissible if they concern waived reasons or the assessment of exemption conditions, being limited to defects in the parties' will to settle, prosecutor consent, or divergent rulings.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal non-punishment causes concordato in appello Art. 599-bis c.p.p. Art. 73 DPR 309/1990 procedura disciplinare difesa d'ufficio ricorso del personale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 599-bis cod. proc. pen.
Quanto ai vizi denunciabili, infatti, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod.
Art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
Art. 129 cod. proc. pen.
art. 599 bis cod. proc. pen
Quanto ai vizi denunciabili, infatti, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod.
art. 129 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969
(Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BKHAITA RABI nato il 03/03/1985 avverso la sentenza del 22/05/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIA4etcrESMSTMTU1Sartt; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Con unico motivo di ricorso Bkhaita Rabi deduce violazione di legge e vizio della motivazione in z1- YI -1,wi ordine alla mancata declaratordi cause di non punibilitàer il resto di cui all'art.73, comma 5, d.P.R.309/1990, emessa ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen. Considerato che il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti.

Quanto ai vizi denunciabili, infatti, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen., purchè il ricorrente deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969).

Pertanto, le uniche doglianze proponibili siano quelle relative ad eventuali vizi della sentenza rispetto alla formazione della volontà delle parti di accedere al concordato in appello, ed all'eventuale contenuto difforme della pronuncia del giudice di appello. Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17/01/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente