Italian court dismisses appeal against tax fraud conviction, ruling legal representative liable for company's tax evasion.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, dismissing the conviction of a legal representative for tax fraud. The lower court found the defendant liable because he failed to submit tax declarations despite the company's significant business volume, which was documented through the Fatture e Corrispettivi system. The court rejected the defense of being a 'headless puppet' because the defendant did not prove he lacked any power or influence over the company's management.
Regesto Legislator
Generato dall'IAD.Lgs. n. 74 del 2000; In tax fraud cases, a legal representative is liable for offenses regarding declarations only if they are completely devoid of any power or possibility of interference in the company's management.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPEZIA PACIFICO nato a ALANO DI PIAVE il 29/01/1945 avverso la sentenza del 06/05/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Spezia Pacifico ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello, in conferma della sentenza del iudice di primo grado, lo ha condannato alla pena ritenuta di giustizia in ordine airead di cui rtt. 5 d.lgs.74/2000, quale rappresentante legale di due società, la New Clean e l'Armenio Group, deducendo, con il primo motivo di ricorso, violazione di legge e vizio della motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità, e con il secondo, rappresentando di essere una c.d. testa di legno, solo formalmente titolare della carica, estraneo alla gestione sociale.
Il ricorso è inammissibile e meramente ripetitivo di doglianze esaminate dal giudice a quo e non accolte con motivazione congrua e non sindacabile in questa sede. In ordine ad entrambe le doglianzii, il giudice ha evidenziato che l'imputato, legale rappresentante delle due società, non aveva presentato le dichiarazioni fiscali e che gli uffici finanziari, interrogando l'anagrafe tributaria, avevano accertato un consistente volume d'affari, documentato dalle fatture inserite dal sistema Fatture e Corrispettivi della Agenzia del e eptrate, i t ifzu. <m iuu da cui si evinceva un sensibile superamento delle soglie di punibilità.
Inoltre,< no avevano * rinvenuto la sede sociale della società. Al riguardo, si ricorda che in tema di reati tributari, il prestanome non risponde dei delitti in materia di dichiarazione previsti dal D.Lgs. n. 74 del 2000, solo se è privo di qualunque potere o possibilità di ingerenza nella gestione della società (Sez.3, n. 47110 del 19/11/2013 Ud. (dep. 27/11/2013) Rv. 258080; Sez. F., 42897 del 09/08/2018 Ud. (dep. 28/09/2018) Rv. 273939). Nel caso in disamina il ricorrente non ha neppure rappresentato che l'attività svolta dalle società fosse solo finalizzata all'emissione di fatture per operazioni inesistenti - e quindi che non vi fosse una vera gestione societaria, se non quella relativa all'attività di "cartiera" - e pertanto, il giudice ha ritenuto che il rappresentante legale delle società, consapevole dell'obbligo di presentare le dichiarazioni fiscali, non vi abbia adempiuto consapevolmente.
Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17/01/2025 Il Consigliere estensore Il