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Ordinanza — n. 7294/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 7294/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7294/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SIMONETTI CATALDO nato a TARANTO il 18/12/1994 CARPENTIERI JURI nato a MARTINA FRANCA il 14/10/2005 avverso la sentenza del 17/07/2024 del GIP TRIBUNALE di TARANTOthatrravvice-~t udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Simonetti Cataldo e Carpentieri Juri ricorrono per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., in ordine al reato di cui all'art.73, commi 1 e 4, d.P.R.309/1990, deducendo difetto di motivazione. Il ricorso avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) è inammissibile.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 7294/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod. proc. pen., in ordine al reato di cui all'art.73, commi 1 e 4, d.P.R.309/1990, deducendo difetto di motivazione. Il ricorso avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) è inammissibile.

Parole chiave

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imputazione per reati di stupefacenti traffico di canapa censura formulata in modo carente infrazione qualificata LStup dipendenza da sostanze motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SIMONETTI CATALDO nato a TARANTO il 18/12/1994 CARPENTIERI JURI nato a MARTINA FRANCA il 14/10/2005 avverso la sentenza del 17/07/2024 del GIP TRIBUNALE di TARANTOthatrravvice-~t udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Simonetti Cataldo e Carpentieri Juri ricorrono per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., in ordine al reato di cui all'art.73, commi 1 e 4, d.P.R.309/1990, deducendo difetto di motivazione. Il ricorso avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) è inammissibile.

Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Nel caso in esame i ricorrenti non hanno posto a sostegno del suo ricorso alcuna della ipotesi per le quali è attualmente consentito il ricorso per cassazione avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta, non avendo sollevato questioni attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza Rilevato che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17/01/2025 Il Consigliere estensore Il Presiden