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Ordinanza — n. 7292/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal against penalty application on request dismissed for inadmissibility due to lack of statutory grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7292/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible because it challenged a sentence of penalty application on request without raising legally permitted grounds. The appellant argued a lack of motivation regarding the sanction, but the law restricts appeals to issues like the defendant's will, correlation between request and sentence, legal qualification, or penalty illegality. Since the appellant failed to address these specific statutory requirements, the appeal was rejected and costs were assigned to the appellant.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals against penalty application on request are strictly limited to specific grounds; failure to raise these renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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penalty application on request cassation appeal inadmissibility statutory grounds limitation correlation request sentence legal qualification error commisurazione della pena per traffico di stupefacenti sanzioni penali adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
(da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod.
Art. 444 cod. proc. pen.
D.P.R. 309/1990, art. 73, comma 4
art. 444 cod. proc. pen
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PASSAQUINDICI GAETANO nato a BARI il 28/08/2003 avverso la sentenza del 18/09/2024 del TRIBUNALE di BARIclate-a~alle_parti+ udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Passaquindici Gaetano ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., in ordine al reato di cui all'art.73, comma 4, d.P.R.309/1990, deducendo difetto di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio. Il ricorso avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) è inammissibile.

Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Nel caso in esame il ricorrente non ha posto a sostegno del suo ricorso alcuna della ipotesi per le quali è attualmente consentito il ricorso per cassazione avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta, non avendo sollevato questioni attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17/01/2025 Il Consigliere estensore Il Preside