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Ordinanza — n. 7291/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal against requested penalty application dismissed for lack of admissible grounds under Art. 448 CPP.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7291/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a sentence applying a penalty upon request for lack of motivation regarding criminal responsibility. However, the Court noted that appeals against such sentences are strictly limited to specific grounds like the defendant's will or legal qualification errors. Since the appellant raised none of these permissible issues, the appeal was rejected as inadmissible.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals against sentences applying penalties upon request are admissible only for specific grounds regarding the defendant's will, correlation between request and sentence, legal qualification, or legality of the penalty.

Parole chiave

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cassation appeal requested penalty admissibility grounds public prosecutor request procedural costs motivi di cassazione cognizione del ricorso per cassazione impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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Art. 444 cod. proc. pen.
Art. 73, comma 1, d.P.R.309/1990
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
(da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis1cod.
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n.
Legge 23 giugno 2017, n. 103
art. 444 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARIGLIA GENNARO nato a SAN GIOVANNI ROTONDO il 07/06/1979 avverso la sentenza del 16/09/2024 del TRIBUNALE di FOGGIA-dat-Q-avahisc-a~-it udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Cariglia Gennaro ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., in ordine al reato di cui all'art.73, comma 1, d.P.R.309/1990, deducendo difetto di motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità Il ricorso avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis1cod. proc. pen.) è inammissibile.

Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Nel caso in esame il ricorrente ha non ha posto a sostegno del suo ricorso alcuna della ipotesi per le quali è attualmente consentito il ricorso per cassazione avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta, non avendo sollevato questioni attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17/01/2025 Il Consigliere estensore Il President