Cassation court dismisses appeal on prescription grounds, ruling the appeal is inadmissible due to procedural timing issues.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that prescription periods for specific quarterly contributions had expired after the appellate judgment, while the lower court had already declared 2015 offenses time-barred. The court determined the appeal was procedurally flawed because it attempted to challenge prescription periods that had already been legally established and finalized by the appellate decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 157 cod. pen.; Art. 366 c.p.c.: An appeal challenging the prescription of offenses already declared time-barred by a final appellate judgment is inadmissible as it lacks a valid ground for retrial.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCALISI ANNAMARIA CRISTINA nato a ADRANO il 04/08/1987 avverso la sentenza del 11/03/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Annamaria Cristina Scalisi ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello di Caltanissetta, in parziale riforma della sentenza emessa dal giudice di primo grado, ha dichiarato non doversi procedere per il reato di cui all'art. 2 L 683/1983 concernente l'anno 2015 perché estinto per maturata prescrizione, e ridotto la pena nella misura di mesi tre di reclusione, per aver omesso il versamento dei contributi previdenziali relativi al 2016, con superamento delle soglie.
La ricorrente deduce, con unico motivo di ricorso, violazione dell'art. 157 cod. pen., essendo decorso il termine prescrizione anche con riferimento ai residui reati, maturat‘prima della pronuncia della sentenza d'appello (11/03/2024), con riferimento all'omesso versamento dei contributi del terzo trimestre 2015, consumato in data 16/03/2016 (termine di prescrizione maturato il 16/09/2023), con riferimento al quarto trimestre del 2015, essendo un reato consumato in data 16/06/2016 (termine di prescrizione maturato il 16/12/2023). Per quanto attiene ai contributi relativi al primo trimestre del 2016 e il secondo trimestre del 2016 eccepisce l'intervenuta prescrizione maturata dopo la pronuncia della sentenza impugnata.
Nel caso in disamina, correttamente, il giudice a quo ha dichiarato estinti per prescrizione i reati relativi all'omesso versamento dei contributi del 2015, facendo applicazione della legge più favorevole antecedente all'entrata in vigore della disciplina introdotta con la riforma del 15 gennaio 2016. Pertanto, solo relativamente al periodo del 2016 ha applicato la nuova disciplina che attribuisce una nuova configurazione al reato in esame, sicché per detta annualità ha ritenuto che il termine di prescrizione non si sia maturato al momento della pronuncia della sentenza (16 luglio 2024).
Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17/01/2025 Il Consigliere estensore Il Pres