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Ordinanza — n. 7287/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it concerns merits evaluation not within numerus clausus grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7287/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it challenged the lower court's assessment of evidence and fact-finding. The appellant argued for a lesser penalty regarding cocaine possession, but the appellate court had already convicted him based on the quantity and packaging of the drugs. Since these issues involve the merits of the case, they fall outside the limited grounds for cassation review.

Regesto Legislator

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Art. 363, c. 1, n. 2 c.p.p.; Art. 363, c. 1, n. 3 c.p.p.: Appeals challenging the court's evaluation of evidence or reconstruction of facts are inadmissible as they pertain to the exclusive jurisdiction of the trial judge.

Parole chiave

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numerus clausus cassation admissibility evaluation of evidence reconstruction of facts drug trafficking penalty reclamo amministrativo allegazioni insufficientemente motivate nuova domanda di prestazioni d'invalidità

Disposizioni normative citate

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Art. 363, c. 1, n. 2 c.p.p.
Art. 363, c. 1, n. 3 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ISUFI ISUF nato il 18/03/1990 avverso la sentenza del 10/05/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Isufi Isuf ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello, in parziale riforma della sentenza del giudice di primo grado, lo ha condannato alla pena ritenuta di giustizia in ordine al reato di cui all'art.73, d.P.R.309/1990, in relazione alla detenzione a fini di spaccio di grammi 75,77 di cocaina, lamentando il diniego dell'ipotesi di minore gravità.

Il ricorso è basato su motivi che non rientrano nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, la Corte d'appello ha evidenziato il quantitativo di stupefacente non minimale, racchiuso in trenta involucri già confezionati e pronte per la cessione di sostanza stupefacente, detenute sulla pubblica via, con principio attivo elevato, pari 72%, da cui era possibile trarre 269 dosi medie singole, inferendo da tali quantitativi che la sostanza fosse destinata ad una vasta platea di destinatari e che il ricorrente avesse contatti con soggetti appartenenti con soggetti di un certo calibro criminale, appartenenti al narcotraffico.

Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17/01/2025 Il Consigliere estensore Il President