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Ordinanza — n. 7284/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of argumentation regarding denial of generic mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7284/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs. The lower court had denied generic mitigating circumstances because the appellant failed to provide positive evidence of his personality, a requirement explicitly stated in the decision. The cassation appeal was rejected because it merely asserted legal violations without any supporting arguments or factual basis.

Regesto Legislator

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Art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990; Art. 604 c.p.p.: The denial of generic mitigating circumstances is lawful when positive elements regarding the subject's personality are absent, and an appeal must substantiate claims with arguments rather than mere assertions.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances positive personality elements inadmissible appeal lack of argumentation repeated recidivism tempestività dell'invio postale notificazione elettronica tardivo pagamento delle spese

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021
Sez. 1, n. 3529 del 1993
Sez. 1, n. 3529 del 1993, Rv.
Art. 604 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021
Sez. 1, n. 3529 del 1993
Sez. 1, n. 3529 del 1993, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FOTI MARZIO nato a SIRACUSA il 08/12/1984 avverso la sentenza del 14/02/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Foti Marzio ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello, riqualificato il fatto ai sensi dell'art.73, comma 5, d.P.R.309/1990 ed esclusa la recidiva reiterata, lo ha condannato alla pena di sette mesi di reclusione e dell'ammenda di euro 1500,00, deducendo, con unico motivo di ricorso, violazione di legge e vizio della motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche.

Si osserva che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice in quanto l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, Rv. 281590 - 01; conf. Sez. 1, n. 3529 del 1993, Rv. 195339-01). Nel caso in disamina, il giudice a quo ha rilevato l'assenza di elementi positivi, peraltro, neppure evidenziati dal ricorrente nel ricorso, nel quale l'asserto relativo alla sussistenza di violazioni di legge e di vizi di motivazione è soltanto enunciato senza alcuna argomentazione a sostegno.

Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17/01/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente