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Ordinanza — n. 7283/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for reviewing factual evaluation and generic mitigation requests.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7283/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that it merely repeated grievances already examined by the lower courts without new grounds. The appellant challenged a drug trafficking conviction based on personal use and the denial of generic mitigating circumstances, but the appeal relied on issues reserved for the trial judge regarding evidence assessment. Consequently, the court upheld the lower court's findings on the quantity of synthetic cannabinoids and the lack of specific elements for mitigation.

Regesto Legislator

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Art. 363-bis c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: Appeals against judgments on criminal matters are inadmissible if they merely repeat grievances already examined by the lower courts or if they concern the evaluation of evidence and the reconstruction of facts, which are reserved to the court of first instance.

Parole chiave

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inadmissible appeal drug trafficking conviction generic mitigating circumstances evidence evaluation factual reconstruction allontanamento nonostante motivi di salute inesigibile malgrado lesioni salute sospensione delle prestazioni d'invalidità

Disposizioni normative citate

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Art. 363-bis c.p.p.
Art. 364 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAIORE GIUSEPPE nato a MILAZZO il 23/07/1998 avverso la sentenza del 05/04/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Maiore Giuseppe ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello, in conferma della sentenza del giudice di primo grado, lo ha condannato alla pena ritenuta di giustizia in ordine al reato di cui all'art.73, d.P.R.309/1990, lamentando, con il primo motivo di ricorso, l'uso personale dello stupefacente; con il secondo, il diniego delle circostanze attenuanti generiche.

Il ricorso è inammissibile e meramente ripetitivo di doglianze esaminate dal giudice a quo e non accolte con motivazione congrua e non sindacabile in questa sede. Il ricorso è basato su motivi che non rientrano nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.

Nel caso di specie, la Corte d'appello ha inferito la sussistenza della finalità di spaccio dal dato ponderale, trattandosi di grammi 234 di sostanza del tipo cannabinoide sintetico, dal rinvenimento di un bilancino e della modalità di occultamento. Quanto alla concessione delle circostanze attenuanti generiche, il giudice a quo ha implicitamente non ravvisato la presenza di elementi positivi, neppure considerando il comportamento processuale dell'imputato, ritenendo solo di attenuare la misura cautelare; d'altronde il ricorrente con i motivi di appello si era limitato ad enunciare in modo generico la richiesta, senza indicare alcuno specifico elemento da valutare.

Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17/01/2025 Il Consigliere estensore Il Pres