Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of recidivism proof and insufficient sentencing motivation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Manuel Del Pilato inadmissible. The appellant argued that the lower court failed to prove recidivism within the required two-year period and improperly refused converting the detention sentence into a monetary fine. The court rejected these claims, affirming that the prosecution's evidence sufficiently established recidivism and that the appellate court's decision on sentencing was not censurable for lack of explicit reasoning on every specific ground.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 116, comma 15 C.D.S.; Art. 616 cod. proc. pen.: The appeal is inadmissible when the lower court correctly establishes recidivism based on positive evidence without contrary proof, and when the refusal to reduce the penalty or convert it to a fine is not censurable for lack of explicit motivation on specific grounds if the rejection follows from the overall argumentative structure.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEL PILATO MANUEL nato a EBOLI il 17/03/1992 avverso la sentenza del 04/10/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; I
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Salernoha confermato la condanna di Manuel Del Pilato alla pena di mesi 2 di arresto e C 2.300,00 di ammenda per il reato di cui all'art. 116, commi 15 e 17 D. Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992. Fatto accertato il 25.05.2022 in Salerno.
2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per cassazione lamentando, con il primo motivo, violazione di legge ed insufficienza di motivazione rispetto all'art. 116, comma 15, C.D.S. ed al requisito della recidiva nel biennio; con il secondo motivo, motivazione inesistente in relazione al trattamento sanzionatorio, e, nello specifico, al motivo di appello in cui chiedeva la riduzione al minimo della pena detentiva e la sua conversione in sanzione pecuniaria.
3. Il ricorso è inammissibile.
4. Per quanto riguarda il primo motivo, la Corte di appello ha correttamente rilevato la sussistenza della recidiva nel biennio, sulla base dei verbali di contestazione risalenti rispettivamente al 7 marzo 2021 ed al 14 maggio 2022 e acquisiti al fascicolo processuale unitamente al verbale del 25.05.2022. (fol.2). La decisione della Corte territoriale è in linea con la giurisprudenza costante di questa Corte di legittimità e richiamata in motivazione (fol.3) secondo cui, in tema di guida senza patente, per ritenere provata la recidiva nel biennio e quindi escludere la depenalizzazione, è sufficiente allegare elementi positivi in tale senso. Essi, unitamente alla mancanza di prove contrarie fornite dalla difesa, conducono alla dimostrazione della recidiva (cfr. Sez.7, ordinanza n.30502 del 10/07/2024, Rv. 286879).
5. Il secondo motivo è manifestamente infondato. La Corte territoriale ha ritenuto di dover confermare la pena inflitta dal primo giudice escludendo altresì la sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria, richiamando in proposito i numerosi precedenti penali dell'imputato, analiticamente elencati (fol.3). Va ricordato che, secondo principi costantemente affermati da questa Corte (Sez. 4 - n. 5396 del 15/11/2022, Rv. 284096 - 01 ; Sez. 5 - , n. 6746 del 13/12/2018, Rv. 275500 - 01) non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente in relazione a una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando il suo rigetto risulti dalla complessiva struttura argonnentativa della sentenza. Vi è dunque ampio riferimento alla ragioni della reiezione del motivo di impugnazione relativo alla riduzione del trattamento sanzionatorio.
6. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma,