Cassation court dismisses appeal for lack of specific criticism and rejects non-punishment plea due to high alcohol levels.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible for failing to provide specific criticism of the lower court's reasoning. The appellant argued for a non-punishment plea based on the location of the offense and the low alcohol level, but the appellate court found the location was a public street and the alcohol concentration extremely high. Consequently, the court rejected the plea for lack of special mitigating circumstances and dismissed the appeal entirely.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it merely reproduces arguments already rejected without specific criticism, and a plea of non-punishment requires a complex assessment of all case specifics, including the high alcohol level and public location, which negates special mitigating circumstances.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CECERE SONIA nato a VERCELLI il 02/03/1977 avverso la sentenza del 16/04/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE';
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di L'Aquila, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Pescara del 19.09.2022, ha disposto l'eliminazione delle statuizioni relative alla confisca dell'autovettura e della concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, nonché la rideterminazione nella durata della sospensione della patente di guida in anni due, e confermato nel resto la condanna della Cecere Sonia per il reato di cui all'art. 186, comma 2, lett.
c) D. Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992.
2. L'imputata, a mezzo del difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, lamentando la mancanza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla declaratoria di sussistenza del reato (primo motivo) ed in relazione al diniego di concessione della causa di non punibilità prevista dall' art. 131- bis cod. pen.
3. Il ricorso è inammissibile.
4. I motivi sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai Giudici di merito (pag. 2 e 3) e non sono scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata.
5. In ordine al primo motivo, la Corte di appello ha disatteso la tesi difensiva secondo cui l'imputata circolava su area privata con congrua motivazione, ancorata alla lettura delle risultanze processuali (testimonianza dell'agente operante). La Corte ha precisato che, su domanda della stessa difesa, l'agente aveva ribadito come l'imputata si trovasse su via De Gasperi in Montesilvano.
6. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Il giudizio di merito è in linea con i principi espressi da questa Corte, secondo cui, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131-bis, cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma primo, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. U, Sent. n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590). La Corte di merito, con argomentazioni congrue, ha ritenuto che il fatto non potesse essere considerato di speciale tenuità, richiamando la fattispecie concreta e mettendo in rilievo la pericolosità della condotta desunta dal valore del tasso alcolennico rilevato, di molto superiore anche alla soglia fissata nell'ipotesi più grave.
7. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma