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Ordinanza — n. 7223/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for failing to cite specific legal grounds or concrete facts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7223/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Rosario Parrino inadmissible, ruling that the arguments lacked the required specificity under Article 606 of the Code of Criminal Procedure. The appellant alleged procedural errors and a violation of the principle of reasonableness but offered only abstract complaints without referencing the actual reasoning in the lower court's decision. Consequently, the court rejected the appeal and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 3, c.p.p.; Art. 616, c.p.p.: An appeal is inadmissible if it constitutes a 'non-motivo' by failing to specify the lack of reasoning or legal violations with reference to the concrete grounds of the contested judgment.

Parole chiave

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inadmissible appeal non-motivo lack of reasoning principle of reasonableness procedural costs Cassa delle ammende abstract complaints esame di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 3, c.p.p.
ex art. 606, comma 3, cod.
Art. 616, c.p.p.
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ex art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ex art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo
Sez. 30040 del 23/05/2024, Amato
254584 - 01, e, tra le più recenti, Sez. 30040 del 23/05/2024, Amato e Sez.
Sez. 4, n. 30620 del 13/06/2024, T.
Sez. 4, n. 27761 del 04/05/2023, Titone
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PARRINO ROSARIO nato a PALERMO il 23/07/1966 avverso la sentenza del 12/09/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ANTEZZA; Motivi della decisione 1. La Corte d'appello di Palermo, con la pronuncia di cui in epigrafe, ha confermato la condanna di Rosario Parrino per aver esercitato senza autorizzazione l'attività di parcheggiatore (contravvenzione prevista dall'art. 7, comma 15-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 - cod. strada -).

2. Avverso la sentenza l'imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso fondato su un motivo, con il quale deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'accertata responsabilità del prevenuto. La Corte d'appello, per come letteralmente emerge dal ricorso, avrebbe «errato la valutazione del dato storico processuale, nonché dell'intera vicenda sottoposta alla sua attenzione, applicando erroneamente la legge penale relativamente al dettato normativo previsto in materia di prove, dando luogo ad una sentenza illogica ed incongruente.

Per i motivi suddetti», prosegue il ricorrente, la «sentenza oggetto dell'odierno gravame» sarebbe «senz'altro meritevole di censura e riforma, considerato che il Tribunale di Palermo ha denegato l'applicazione dei diritti che regolano la materia, in particolare per ciò che attiene il principio di ragionevolezza, imposto come parametro interpretativo nella stesura della motivazione di porre a sostegno della propria decisione. [...] I giudici di prime e seconde cure, inoltre, avrebbero dovuto operare una esplicita valutazione critica di tutta la vicenda ricostruendo il fatto in modo plausibile, con ragionamento logico ed argomentato, spiegando i motivi che hanno determinato il loro convincimento».

3. Il ricorso è inammissibile, costituendo la censura un «non motivo» perché, al di là della formulazione della rubrica, non deduce l'assenza di motivazione o vizi motivazionali ovvero violazioni di legge o altre censure contemplate nell'art. ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., sostanziandosi, nei termini innanzi letteralmente riportati, nella mera, astratta e aspecifica, sequenza di postulati, taluni intervallari da mere indicazioni di sentenze di legittimità, privi di qualsivoglia riferimento al concreto apparato motivazionale fondante la sentenza impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione si vedano, ex plurimis: Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01, e, tra le più recenti, Sez. 30040 del 23/05/2024, Amato e Sez.

4. Sez. 7, n. 9378 del 09/02/2022, Galperti; si vedano altresì: Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 - 01, in ordine ai motivi d'appello ma sulla base di principi rilevanti anche con riferimento al ricorso per cassazione; nonché, per lo specifico riferimento alla qualificazione in termini di «non motivo» della censura non rispettosa del detto contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, Sez. 4, n. 30620 del 13/06/2024, T., e Sez. 4, n. 27761 del 04/051/2023, Titone).

4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte cost. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22