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Ordinanza — n. 7220/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding police notification of defense rights in blood test cases.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7220/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's finding of criminal responsibility for the defendant. The defense argued irregularities in the notification of their right to legal counsel prior to the blood test, but the court found the police report sufficient as evidence. The decision relied on the self-authenticating value of police records and established precedent regarding the sufficiency of such notices in intoxication cases.

Regesto Legislator

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Art. 114 disp. att. cod. proc. pen.; Art. 356 cod. proc. pen.; The notification of the right to defense in administrative police procedures is deemed fulfilled if merely mentioned in the official police report, which holds self-authenticating evidentiary value.

Parole chiave

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criminal responsibility police notification defense rights blood test procedure evidentiary value inadmissible appeal intoxication offense gravi addebiti penali

Disposizioni normative citate

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Art. 114 disp. att. cod. proc. pen.
Art. 356 cod. proc. pen.
Art. 186, comma 2, lett. c) del D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Ivrea del 19 dicembre 2022 che ha dichiarato Pentenero Riccardo responsabile del reato di cui all'art. 186, comma 2, lett.
Art. 354 cod. proc. pen.
La Corte territoriale ha congruamente e logicamente ritenuto che l'avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore possa essere delegato, da parte della polizia giudiziaria, agli ausiliari tecnici chiamati ad eseguire gli accertamenti di cui all'art. 354 cod.proc.pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
art. 354 cod.proc.pen
La Corte territoriale ha congruamente e logicamente ritenuto che l'avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore possa essere delegato, da parte della polizia giudiziaria, agli ausiliari tecnici chiamati ad eseguire gli accertamenti di cui all'art. 354 cod.proc.pen.
artt. 114 disp. att. cod. proc. pen
Tale assunto, infatti, si ricava dal combinato disposto degli artt. 114 disp. att. cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 3913 del 17/12/2020, Rv. 280381-01
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PENTENERO RICCARDO nato a CHIVASSO il 02/08/1979 avverso la sentenza del 18/09/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE';

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Ivrea del 19 dicembre 2022 che ha dichiarato Pentenero Riccardo responsabile del reato di cui all'art. 186, comma 2, lett.

c) del D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285.

2. L'imputato, a mezzo del difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, lamentando erronea applicazione di legge ed insufficienza di motivazione in riferimento ai presupposti per la dichiarazione di responsabilità penale dell'imputato.

3. Il ricorso è inammissibile.

4. Il motivo è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai Giudici di merito (pag.

4) e non è scandito da specifica critica delle argomentazioni poste a base della sentenza impugnata. La Corte territoriale ha congruamente e logicamente ritenuto che l'avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore possa essere delegato, da parte della polizia giudiziaria, agli ausiliari tecnici chiamati ad eseguire gli accertamenti di cui all'art. 354 cod.proc.pen. Tale assunto, infatti, si ricava dal combinato disposto degli artt. 114 disp. att. cod. proc. pen. e 356 cod. proc. pen., per come correttamente ritenuto dalla Corte di appello (pag. 4).

Non meritano accoglimento, pertanto, le doglianze della difesa, in ordine alla irritualità ed al ritardo nella comunicazione dell'avviso al Pentenero. Nel caso di specie, difatti, risulta dal verbale sottoscritto dal medico, nella qualità di ausiliario di PG, che l'imputato era stato avvisato della facoltà di farsi assistere da un difensore prima di procedere al prelievo ematico, e fu il Pentenero a rifiutare l'assistenza di un difensore (pag.4). Invero, in tema di guida in stato di ebbrezza, ai fini della prova dell'avvenuto adempimento dell'obbligo di dare avviso alla persona sottoposta ad esame alcolimetrico della facoltà di farsi assistere da difensore di fiducia, è sufficiente che di tale circostanza sia fatta menzione in atti di polizia giudiziaria atteso il valore fidefaciente degli stessi (Sez. 4, n. 3913 del 17/12/2020, Rv. 280381-01).

5. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 22 g