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Ordinanza — n. 7217/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against plea bargain sentencing for inadmissible ground of motivation incongruity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7217/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Fabio Perillo inadmissible, ruling that the ground of motivation incongruity is not permissible in cassation proceedings. The defendant argued the imposed sentence was inappropriate, but the court noted the judgment ratified a plea agreement made after a specific legislative change. Consequently, the appeal was rejected because the Code of Criminal Procedure strictly limits challenges to plea bargains to specific statutory grounds, excluding general motivation errors.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5, cod. proc. pen.: Appeals against plea bargain judgments are strictly limited to specific statutory grounds, excluding general defects in the reasoning regarding sentence congruity.

Parole chiave

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plea bargain appeal inadmissible cassation motivation incongruity sentencing review Code of Criminal Procedure errore di fatto risarcimento per errore giudiziario pericolo di tortura

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
103 del 2017, trova applicazione il comma 2-bis dell'art. 448 cod.
Art. 610, comma 5, cod. proc. pen.
All'inammissibilità del ricorso, nella specie dichiarata senza formalità ex art. 610, comma 5, cod. proc. pen., consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, ex art.
Art. 616, cod. proc. pen.
pen., consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, ex art. 616 cod.
art. 444 cod. proc. pen
Il Tribunale di Savona, con la sentenza indicata in epigrafe, ha applicato a Fabio Perillo, ex art. 444 cod. proc. pen., la pena per il reato di cui all'art.
art. 448 cod. proc. pen
103 del 2017, trova applicazione il comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
pen., consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, ex art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui
pen., limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (ex plurimis: Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv.
Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, Pierri
Sez. 2, n. 4727 dell'11/01/2018, Oboroceanu
278337 - 01; Sez. 2, n. 4727 dell'11/01/2018, Oboroceanu, Rv.
Sez. 4, n. 21036 del 05/04/2023, Giordano
272014 - 01, e, ancora più di recente, Sez. 4, n. 21036 del 05/04/2023, Giordano, in motivazione;
Sez. 4, n. 21050 del 05/04/2023, Santaguida
Sez. 4, n. 21050 del 05/04/2023, Santaguida, in motivazione, e Sez.
Sez. 4, n. 21053 del 05/04/2023, Ambrogio
21050 del 05/04/2023, Santaguida, in motivazione, e Sez. 4, n. 21053 del 05/04/2023, Ambrogio, in motivazione).
Corte cost. n. 186/2000
pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte cost. n. 186/2000).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PERILLO FABIO nato a SAVONA il 26/06/1977 avverso la sentenza del 19/09/2024 del TRIBUNALE di SAVONAudita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ANTEZZA; Motivi della decisione 1. Il Tribunale di Savona, con la sentenza indicata in epigrafe, ha applicato a Fabio Perillo, ex art. 444 cod. proc. pen., la pena per il reato di cui all'art. 186, commi 1, 2, lett. b, 2-sexies, d.igs. 30 aprile 1992, n. 285 (cod. strada).

2. Avverso la sentenza l'imputato, tramite il proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione articolando un motivo con il quale ha sostanzialmente dedotto l'incongruità della motivazione in merito all'entità della pena applicata.

3. Il ricorso è inammissibile in quanto basato su motivo non proponibile in sede di legittimità, che peraltro non si confronta con la sentenza impugnata circa la ritenuta congruità della pena relativa ad una richiesta correttamente proposta. Trattandosi di sentenza che ha ratificato l'accordo proposto successivamente all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 50, I. n. 103 del 2017, trova applicazione il comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen. che limita il ricorso per Cassazione avverso la sentenza di c.d. «patteggiamento» ai soli casi in esso previsti («motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»).

Ne consegue l'inammissibilità del ricorso in quanto deducente un vizio di motivazione (circa la congruità della pena richiesta dalle parti), atteso che il citato art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (ex plurimis: Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761 - 01; Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337 - 01; Sez. 2, n. 4727 dell'11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014 - 01, e, ancora più di recente, Sez. 4, n. 21036 del 05/04/2023, Giordano, in motivazione;

Sez. 4, n. 21050 del 05/04/2023, Santaguida, in motivazione, e Sez. 4, n. 21053 del 05/04/2023, Ambrogio, in motivazione).

4. All'inammissibilità del ricorso, nella specie dichiarata senza formalità ex art. 610, comma 5, cod. proc. pen., consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte cost. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così d5Jso il 22 gennaio 2025 Il onsiglier eens4e, Il Pres de te, Donateli ranti DEPOSITATA IN C