Italian Supreme Court dismisses appeal claiming lack of reasoning regarding generic mitigating circumstances in a traffic offense case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because the complained-about lack of reasoning did not actually exist in the appellate judgment. The lower court explicitly addressed the appellant's argument that generic mitigating circumstances were absent despite his lack of prior convictions, while also noting aggravating factors like driving uninsured and unrevoked. Consequently, the court upheld the conviction for the traffic offense and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.; The appeal must be examined against the reasoning of the contested judgment; a complaint alleging a lack of reasoning is inadmissible if the judgment contains a clear and explicit logical-legal justification for the decision.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DELLAQUEVA GIUSEPPE nato a TREBISACCE il 26/11/1993 avverso la sentenza del 09/10/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ANTEZZA; •nn Motivi della decisione 1. La Corte d'appello di Catanzaro, con la pronuncia di cui in epigrafe, ha confermato la condanna di Giuseppe Dellaqueva per il reato di cui all'art. 186, comma 7, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (cod. strada).
2. Avverso la sentenza l'imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso fondato su un motivo (di seguito enunciato ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). Si deduce il difetto assoluto di motivazione, in termini di inesistenza ovvero di mera apparenza, in ordine al rigetto del motivo d'appello sindacante la ritenuta insussistenza delle circostanze attenuanti generiche, nonostante l'incensuratezza dell'imputato.
3. Il ricorso è inammissibile, non confrontandosi la doglianza con la motivazione della sentenza impugnata (per l'inammissibilità del motivo di ricorso che non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso, ex plurimis: Sez. 4, n. 30040 del 23/05/2024, Amato, cit., tra le più recenti; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, cit.). La Corte territoriale è lungi dall'aver reso motivazione inesistente, anche in termini di mera apparenza, in quanto, dopo aver sintetizzato il motivo d'appello inerente alla ritenuta insussistenza delle attenuanti generiche nonostante trattavasi di soggetto gravato da un solo precedente contravvenzionale (pag. pag. 3), ha esplicitato (pag.
5) l'iter logico-giuridico sotteso alla decisione. In particolare, è stata confermata la sentenza di primo grado previa valorizzazione, quale elemento determinante la gravità del reato, la condotta caratterizzante la situazione di contesto con riferimento alla condotta tenuta dall'imputato che procedeva in centro abitato ad alta velocità con andatura ondivaga (peraltro da parte di soggetto che, come emerge dalla stessa sentenza, conduceva una vettura priva di copertura assicurativa e di revisione).
4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte cost. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna dal ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22