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Ordinanza — n. 7213/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for road traffic offense due to procedural defects and lack of penalty increase.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7213/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to increase the penalty for causing a traffic accident and incorrectly ignored evidence of a wild boar collision. The court rejected these claims because the appeal did not address the specific reasoning in the lower court's judgment and merely substituted the court's factual findings with its own.

Regesto Legislator

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Art. 186 cod. strada; Art. 173 disp. att. cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it fails to confront the specific reasoning of the contested judgment and merely substitutes the lower court's factual evaluation with a new one.

Parole chiave

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inadmissible appeal traffic offense penalty wild boar collision procedural defect factual evaluation substitution censura formulata in modo carente prove fabbricate accertamento insufficiente dei fatti

Disposizioni normative citate

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Art. 186, comma 2-bis, cod. strada
La Corte d'appello di Milano, con la pronuncia di cui in epigrafe, ha confermato la responsabilità di Gabriele Subus per il reato di cui all'art. 186 d.lgs.
Art. 186, comma 9-bis, cod. strada
La Corte d'appello di Milano, con la pronuncia di cui in epigrafe, ha confermato la responsabilità di Gabriele Subus per il reato di cui all'art. 186 d.lgs.
Art. 186, comma 2-sexies, cod. strada
La Corte d'appello di Milano, con la pronuncia di cui in epigrafe, ha confermato la responsabilità di Gabriele Subus per il reato di cui all'art. 186 d.lgs.
Art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Avverso la sentenza l'imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso fondato su un motivo (di seguito enunciati ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.).
Art. 616 cod. proc. pen.
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ex art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ex art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 30040 del 23/05/2024, Amato
Sez. 4, n. 2644 del 16/12/2022, Fiore
Sez. 4, n. 49411 del 26/10/2022, Troplini
Sez. 4, n. 49411 del 26/10/2022, Troplini; Sez.
Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo
49411 del 26/10/2022, Troplini; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SUBUS GABRIELE nato a PAVIA il 23/03/1977 avverso la sentenza del 07/06/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ANTEZZA; Motivi della decisione 1. La Corte d'appello di Milano, con la pronuncia di cui in epigrafe, ha confermato la responsabilità di Gabriele Subus per il reato di cui all'art. 186 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (cod. strada).

2. Avverso la sentenza l'imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso fondato su un motivo (di seguito enunciati ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). Si deducono violazione di lege e vizio cumulativo di motivazione nella parte in cui la Corte territoriale avrebbe ritenuto del tutto irrilevante il motivo d'appello che si appuntava sull'accertata sussistenza dell'aggravante di aver provocato un incidente stradale (di cui all'art. 186, comma 2-bis, cod. strada), per non aver il primo giudice concretamente operato il relativo aumento di pena.

Ciò in quanto, a dire del ricorrente, in primo luogo, la contestazione dell'aggravante non gli avrebbe consentito di chiedere la sostituzione della pena con i lavori di pubblica utilità (ai sensi del comma 9-bis dell'art. 186) e, in secondo luogo, il giudice di primo grado non avrebbe aumentato la pena detentiva ma avrebbe aumentato quella pecuniaria. Si sindaca altresì la seconda rationes posta dalla Corte territoriale a fondamento della ritenuta inconferenza del motivo d'appello e ravvisata nella conferma del giudizio circa la sussistenza dell'aggravante dell'aver provocato un sinistro stradale, l'uscita di strada della vettura, per essere rimasta non provata la versione alternativa della difesa, per cui lo sbandamento sarebbe stato l'effetto della manovra volta a evitare l'impatto con un cinghiale.

Per il ricorrente, muovendo dalle dichiarazioni spontanee rese dal prevenuto alle forze dell'ordine circa l'improvvisa presenza del cinghiale, i giudici di merito avrebbero dovuto escludere l'aggravante in oggetto.

3. Il ricorso oltre a non confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata è manifestamente infondato laddove aggredisce la prima delle due rationes autonomamente fondanti la decisione, con conseguente inammissibilità di tutte le censure prospettate (per l'inammissibilità del motivo di ricorso che non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso, ex plurimis: Sez. 4, n. 30040 del 23/05/2024, Amato; tra le più recenti; Sez. 4, n. 2644 del 16/12/2022, dep. 2023, Fiore;

Sez. 4, n. 49411 del 26/10/2022, Troplini; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01). Come emerge dal testo della sentenza impugnata, non è stato operato alcun aumento di pena per l'aggravante, pur ritenuta sussistente, dell'aver provocato un incidente stradale, neanche di quella pecuniaria. L'eseguito aumento della pena pecuniaria è stato difatti motivato in ragione della diversa circostanza aggravante, anch'essa contestata e accertata, prevista dall'art. 186, comma 2-sexies, cod. strada, che prevede per il caso di commissione del reato in una determinata fascia oraria l'aumento della sola ammenda e non anche dell'arresto.

Inconferente è poi l'interesse dedotto dal ricorrente in merito alla conversione della pena pecuniaria ai sensi del comma 9-bis del citato art. 186 cod. strada, non avendo egli prospettato di aver concretamente chiesto la detta conversione per il caso di insussistenza dell'aggravante in oggetto.

4. A quanto innanzi deve comunque aggiungersi l'inammissibilità anche della censura sollevata in merito alla seconda - autosufficiente - ragione fondante la decisione. Il ricorrente si limita difatti a sostituire a quella dei giudici di merito una propria valutazione di natura probatoria, peraltro fondata su circostanza fattuale non apprezzabili in sede di legittimità (l'assunta impossibilità di rilevazione di segni di frenata), circa la dedotta improvvisa presenza del cinghiale sulla corsia. La Corte territoriale, peraltro, non ha invertito l'oner probatorio circa la prova dell'aggravante ma, accertata la stessa in forza delle emergenze processuali relative all'uscita di strada, ha escluso in punto di fatto la circostanza dedotta dalla difesa.

5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte cost. n. 186/2000). P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 g