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Ordinanza — n. 7212/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as time-barred for wrongful detention compensation request filed after fifteen-day limit.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7212/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed outside the statutory fifteen-day deadline. The appellant sought compensation for wrongful detention following an appellate court order issued in April 2024, which was notified in August 2024. The court ruled that the appeal, lodged in September 2024, exceeded the time limit mandated by the Code of Criminal Procedure, resulting in the dismissal of the request and an order to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 314, 315, 585, 610, 616 c.p.p.; The appeal against an appellate court order granting or denying compensation for wrongful detention must be filed within fifteen days of notification, and failure to comply renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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wrongful detention compensation time limit appeal appellate order notification inadmissible appeal fifteen day period court costs award Criminal Procedure Code domanda d'asilo di cittadino albanese

Disposizioni normative citate

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Art. 314 c.p.p.
Sulle domande aventi a oggetto la riparazione per ingiusta detenzione (di cui all'art. 314 cod.
Art. 315 c.p.p.
pen.) la Corte d'appello decide con ordinanza emessa all'esito di udienza in camera di consiglio ricorribile per cassazione (ex art. 315 e 646 cod.
Art. 585, commi 1, lett. a, e 2, lett. a, c.p.p.
pen.) nel termine di quindici giorni dalla notificazione dell'avviso di deposito dell'ordinanza stessa (art. 585, commi 1, lett.
Art. 610, comma 5, c.p.p.
All'inammissibilità del ricorso, nella specie dichiarata senza formalità ex art. 610, comma 5, cod.
Art. 616 c.p.p.
pen., consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod.
art. 314 cod. proc. pen
Sulle domande aventi a oggetto la riparazione per ingiusta detenzione (di cui all'art. 314 cod. proc. pen.) la Corte d'appello decide con ordinanza emessa all'esito di udienza in camera di consiglio ricorribile per cassazione (ex art.
art. 616 cod. proc. pen
pen., consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Corte cost. n. 186/2000
pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte cost. n. 186/2000).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SALAMI GHANDI nato a KAFARDUNIN( LIBANO) il 10/07/1970 avverso l'ordinanza del 09/04/2024 della CORTE APPELLO di MILANOf c 1 Ds a i , ° udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ANTEZZA• P Motivi della decisione 1. La Corte di appello di Milano, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha rigettato l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione depositata nell'interesse di Ghandi Salami.

2. L'impugnazione è inammissibile in quanto intempestiva. Sulle domande aventi a oggetto la riparazione per ingiusta detenzione (di cui all'art. 314 cod. proc. pen.) la Corte d'appello decide con ordinanza emessa all'esito di udienza in camera di consiglio ricorribile per cassazione (ex art. 315 e 646 cod. proc. pen.) nel termine di quindici giorni dalla notificazione dell'avviso di deposito dell'ordinanza stessa (art. 585, commi 1, lett. a, e 2, lett. a, cod. proc. pen.). Nella specie, per quanto evidenziato dallo stesso ricorrente, all'esito della camera di consiglio del 9 aprile 2024 è stata emessa l'ordinanza in oggetto, depositata e notificata il successivo 6 agosto 2024. Ne consegue la tardività del ricorso per cassazione in quanto depositato, il 27 settembre 2024, oltre il termine di quindici giorni di cui all'art. (art. 585, commi 1, lett. a, e 2, lett. a, cod. proc. pen.).

3. All'inammissibilità del ricorso, nella specie dichiarata senza formalità ex art. 610, comma 5, cod. proc. pen., consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte cost. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 22 gennaio