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Ordinanza — n. 7211/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as repetitive, upholding conviction for assault with no victim fault.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7211/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it merely reiterated arguments already adequately addressed by the lower courts. The appellant argued for victim fault to reduce the sentence, but the court found the original judgment correctly excluded such fault based on the victim's conduct and the defendant's criminal history. Consequently, the conviction for assault was upheld, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 366 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it reiterates censure already dismissed with correct arguments, and the sentencing discretion within statutory limits does not constitute arbitrary reasoning.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetitive censure victim fault sentencing discretion assault conviction court costs criminal procedure delitto contro l'ambiente

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.
Art. 366 cod. proc. pen.
Art. 133 cod. peri.
Quanto al trattamento sanzionatorio, va ricordato che la determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato intuitivamente e globalmente gli elementi indicati nell'art. 133 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Nuciforo, Rv. 230278
(Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Nuciforo, Rv. 230278).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STURNIOLO DOMENICO nato a MESSINA il 01/09/1977 avverso la sentenza del 15/05/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE';

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano dell'Il novembre 2022, con la quale Sturniolo Domenico era stato condannato alla pena anni uno, mesi uno, giorni dieci di reclusione in relazione al reato di cui agli artt. 590 cod. peri, e 189, co. 6 e 7, C.d.S.

2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso tale sentenza, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento del concorso di colpa della p.o. rilevante ai fini del trattamento sanzionatorio.

3. Il ricorso è inammissibile in quanto reiterativo di censure già adeguatamente disattese con corretti argomenti dal Giudice di merito. Il ricorrente si limita a sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio non consentita in sede di legittimità, avendo i giudici di merito correttamente individuato le plurime ragioni sulla base delle quali era stato escluso il concorso di colpqrdella vittima (p. 12 sentenza impugnata). Quanto al trattamento sanzionatorio, va ricordato che la determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato intuitivamente e globalmente gli elementi indicati nell'art. 133 cod. peri. (Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Nuciforo, Rv. 230278).

Il sindacato di legittimità sussiste solo quando la quantificazione costituisca il frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico. Al contrario, nella fattispecie, l'entità della pena irrogata è stata correttamente giustificata tenendo conto dell'entità delle lesioni cagionate alla p.o., della condotta tenuta dall'imputato dopo il sinistro e dei plurimi precedenti penali a suo carico.

4. Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 22 gennaio 200 SITY'3 Il c,6nsigliereestensore N CAN A Il