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Ordinanza — n. 7210/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against traffic conviction for failing to address defense conclusions and misapplying aggravating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7210/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for traffic offenses. The appellant argued that the trial court failed to evaluate his defense conclusions regarding mitigating circumstances and incorrectly applied aggravating factors related to the accident. The court rejected these claims, stating that the defense was properly heard and that the lower court's substantive evaluations on the facts and law were not subject to review.

Regesto Legislator

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Art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it fails to confront the reasoning of the contested judgment, and the court of first instance is not bound to re-evaluate the merits of the defense's conclusions.

Parole chiave

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inadmissible appeal traffic offense conviction failure to address defense aggravating circumstances substantive review prohibition allegazioni di persecuzione contraddittorie delitto contro l'ambiente azione penale

Disposizioni normative citate

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Art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Avverso la sentenza l'imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso fondato su tre motivi (di seguito enunciati ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.).
Art. 616 cod. proc. pen.
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ex art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ex art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 30040 del 23/05/2024, Amato
Sez. 4, n. 2644 del 16/12/2022, Fiore
Sez. 4, n. 49411 del 26/10/2022, Troplini
2023, Fiore; Sez. 4, n. 49411 del 26/10/2022, Troplini; Sez.
Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo
49411 del 26/10/2022, Troplini; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv.
Corte cost. n. 186/2000
pen., che si ritiene equa I valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte cost. n. 186/2000).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERRI DARIO nato a MILANO il 15/09/1980 avverso la sentenza del 24/05/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ANTEZZA; Motivi della decisione 1. La Corte d'appello di Milano, con la pronuncia di cui in epigrafe, pur riducendo la pena, ha confermato la condanna di Dario Ferri per il reato di cui all'art. 186, commi 1, 2, lett. c), e 2-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (cod. strada).

2. Avverso la sentenza l'imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso fondato su tre motivi (di seguito enunciati ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). Con il primo motivo si deduce la violazione di legge per aver ritenuto sussistente l'aggravante dell'aver provocato un incidente stradale (di cui all'art. 186, comma 2-bis cod. strada) in ragione del collegamento materiale tra il verificarsi del sinistro, comunque accertato a posteriori, e lo stato di alterazione dell'imputato. Alla condizione di impoverita capacità di approntare le manovre idonee a scongiurare l'incidente sarebbe stata ritenuta direttamente ricollegabile la situazione di pericolo, in luogo dell'accertamento del coefficiente causale della condotta del prevenuto rispetto al sinistro, non essendo invece sufficiente un mero coinvolgimento nello stesso.

Con gli altri due motivi si deducono la nullità della sentenza per l'omessa valutazione delle conclusioni della difesa, pur avendo dato atto la Corte territoriale della loro ricezione, con particolare riferimento alla ritenuta insussistenza delle circostanze attenuanti generiche, non avendo il giudice di merito dato conto dei numerosi fattori positivi che, a dire della difesa, avrebbero dovuto condurre all'opposto risultato valutativo, con conseguente vizio cumulativo di motivazione in merito.

3. Il ricorso è manifestamente infondato laddove deduce la nullità della sentenza, non essendo stato violato il diritto di difesa dell'imputato la cui memoria, per quanto evidenziato dallo stesso ricorrente (pag. (pag. 3, ultimo capoverso, e pag. 4, del ricorso), è stata ricevuta dal giudicante che, peraltro, ha preso posizione sulle relative deduzioni con valutazioni di merito alle quali il ricorrente intende inammissibilmente sostituirsi. Ciò vale non solo con riferimento alla confermata esclusione delle circostanze attenuanti generiche, argomentata dalla ritenuta insussistenza di elementi positivi in ragione degli «atti riversati nel fascicolo processuale» e dalla sostanziale valorizzazione, in negativo, della gravità dei fatti e della condotta di vita anteatta di soggetto gravato da due precedenti specifici, ma anche in merito alla confermata aggravante dell'aver provocato un incidente.

Con riferimento a essa, peraltro, il ricorrente non confronta il suo dire con la motivazione dei giudici di merito (per l'inammissibilità del motivo di ricorso che non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso, ex plurimis: Sez. 4, n. 30040 del 23/05/2024, Amato; tra le più recenti; Sez. 4, n. 2644 del 16/12/2022, dep. 2023, Fiore; Sez. 4, n. 49411 del 26/10/2022, Troplini; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01). Al di là di riferimenti normativi o giurisprudenziali, si è argomentata la provocazione dell'incidente da parte del prevenuto, in stato di alterazione psicofisica quale conseguenza dell'uso di bevande alcooliche (con tasso indicato in 1,86 g/1), dalle modalità della condotta, processualmente accertate.

In merito si è fatto perno sulla perdita di controllo del veicolo da parte del prevenuto cui è conseguita l'invasione della corsia opposta causa della collisione con una vettura regolarmente procedente nel proprio senso di marcia.

4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa I valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte cost. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2 g