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Ordinanza — n. 7208/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for failing to allege statutory grounds for challenging a plea bargain sentence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7208/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it did not fall within the limited statutory grounds for challenging plea bargain sentences. The appellant argued the sentencing calculation differed from the agreement, but the court found the judgment explicitly reflected the parties' negotiated terms. Consequently, the appeal was rejected without formal examination, and the appellant was ordered to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5, cod. proc. pen.: Appeals against plea bargain judgments are strictly limited to specific statutory grounds; appeals alleging mere calculation discrepancies without proving illegality or lack of correlation are inadmissible.

Parole chiave

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plea bargain appeal inadmissible appeal sentencing calculation parties agreement court costs award notificazione elettronica notificazione postale irregolare difetto di legittimazione del ministero pubblico

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
103 del 2017, trova applicazione il comma 2-bis dell'art. 448 cod.
Art. 610, comma 5, cod. proc. pen.
All'inammissibilità del ricorso, nella specie dichiarata senza formalità ex art. 610, comma 5, cod. proc. pen., consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, ex art.
Art. 616, cod. proc. pen.
pen., consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, ex art. 616 cod.
art. 444 cod. proc. pen
del Tribunale di Modena, con la sentenza indicata in epigrafe, ha applicato a Pasquale ùi Palma, ex art. 444 cod. proc. pen., la pena per il reato di cui all'art.
art. 590-quater cod. pen
art. 448 cod. proc. pen
103 del 2017, trova applicazione il comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
pen., consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, ex art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020
Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv.
Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019
279761 - 01; Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep.
Sez. 2, n. 4727 dell'11/01/2018
278337 - 01; Sez. 2, n. 4727 dell'11/01/2018, Oboroceanu, Rv.
Sez. 4, n. 21036 del 05/04/2023
272014 - 01, e, ancora più di recente, Sez. 4, n. 21036 del 05/04/2023, Giordano, in motivazione; Sez.
Sez. 4, n. 21050 del 05/04/2023
21036 del 05/04/2023, Giordano, in motivazione; Sez. 4, n. 21050 del 05/04/2023, Santaguida, in motivazione, e Sez.
Sez. 4, n. 21053 del 05/04/2023
21050 del 05/04/2023, Santaguida, in motivazione, e Sez. 4, n. 21053 del 05/04/2023, Ambrogio, in motivazione).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI PALMA PASQUALE nato a VASTO il 18/08/1977 avverso la sentenza del 17/10/2024 del GIP TRIBUNALE di MODENAtlalosiloétsc -Oe—parti; I udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ANTEZZA; Motivi della decisione 1. Il G.i.p. del Tribunale di Modena, con la sentenza indicata in epigrafe, ha applicato a Pasquale ùi Palma, ex art. 444 cod. proc. pen., la pena per il reato di cui all'art. 589-bis, commi primo, quinto, n. 1, e settimo cod. pen.

2. Avverso la sentenza l'imputato, tramite il proprio difensore, ha proposto ricorso articolando un motivo. Con esso si deduce la nullità della sentenza quale conseguenza delle modalità di determinazione della pena, in quanto difforme, la sola modalità di computo e non la sua entità, da quella di cui all'accordo dalle parti, avendo il giudice di merito applicato la pena richiesta ma non previo giudizio di equivalenza tra attenuante e aggravante bensì in applicazione di quanto disposto dall'art. 590-quater cod. pen.

3. Il ricorso è inammissibile per plurimi profili. Trattandosi di sentenza che ha ratificato l'accordo proposto successivamente all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 50, I. n. 103 del 2017, trova applicazione il comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen. che limita il ricorso per Cassazione avverso la sentenza di c.d. «patteggiamento» ai soli casi in esso previsti («motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»).

Ne consegue l'inammissibilità del ricorso in quanto, oltre a non dedurre una illegalità della pena, che illegale non è, è manifestamente infondato nella parte in cui deduce un difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza e non si confronta con quest'ultima laddove essa esplicitamente, nell'applicare la pena effettivamente richiesta, fa riferimento all'accordo come modulato dalle parti secondo il ricalcolo effettuato all'udienza del 17 ottobre 2024, nel corso della quale, come risulta dal verbale agli atti, le parti si sono effettivamente accordate nel richiedere l'applicazione della pena con le modalità secondo il calcolo di cui in sentenza (quanto ai limiti di impungnabilità delle sentenze ex art. 444 cod. proc. pen., ex plurimis:

Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761 - 01; Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337 - 01; Sez. 2, n. 4727 dell'11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014 - 01, e, ancora più di recente, Sez. 4, n. 21036 del 05/04/2023, Giordano, in motivazione; Sez. 4, n. 21050 del 05/04/2023, Santaguida, in motivazione, e Sez. 4, n. 21053 del 05/04/2023, Ambrogio, in motivazione).

4. All'inammissibilità del ricorso, nella specie dichiarata senza formalità ex art. 610, comma 5, cod. proc. pen., consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte cost. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Il Così deciso il 22 gennaio 2025 Il Con igli