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Ordinanza — n. 7204/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of proven continuous criminal design between offenses.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7204/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Cosimo Grassi inadmissible, upholding the lower court's conviction for theft. Grassi argued that a prior 2021 judgment should be linked to the current offense as a continuous crime, but the appellate court found no evidence of a premeditated criminal plan spanning over a year. The court ruled that without proof of a unified criminal design, the offenses cannot be treated as a single continuous act, thus rejecting the claim.

Regesto Legislator

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Art. 116 c.p.; Art. 117 c.p.: The requirement for a continuous crime is satisfied only when a single criminal design, conceived before the acts and maintained throughout, unifies the offenses, rather than mere repetition of conduct.

Parole chiave

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continuous crime criminal design theft offense appeal inadmissibility premeditated plan gravi addebiti penali tentate lesioni personali gravi crimine di aggressione

Disposizioni normative citate

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Art. 116 c.p.
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Lecce ha confermato la sentenza del Tribunale di Brindisi del 21 ottobre 2022, con la quale Grassi Cosimo era stato condannato alla pena di mesi tre di arresto ed euro tremila di ammenda in relazione al reato di cui all'art. 116 C.d.S.
Art. 117 c.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 2624 del 10/03/1986, Di Marco
Sez. 4, n. 12004 del 01/07/1975, Candela
172321; Sez. 4, n. 12004 del 01/07/1975, Candela, Rv.
Sez. 5, n. 5599 del 03/10/2013
Sez. 3, n. 17738 del 14/12/2018
258862 01; Sez. 3, n. 17738 del 14/12/2018, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRASSI COSIMO nato a BRINDISI il 17/09/1984 avverso la sentenza del 15/03/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE';

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Lecce ha confermato la sentenza del Tribunale di Brindisi del 21 ottobre 2022, con la quale Grassi Cosimo era stato condannato alla pena di mesi tre di arresto ed euro tremila di ammenda in relazione al reato di cui all'art. 116 C.d.S.

2. L'imputato ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello per violazione di legge e vizio di motivazione, rilevando il mancato riconoscimento della continuazione con altro reato giudicato con sentenza del 2021 e risultante dal casellario giudiziale in atti.

3. Il ricorso è inammissibile. Va premesso che, in base alla consolidata giurisprudenza di questa Corte, è ammissibile il vincolo della continuazione quando venga accertata, in concreto, l'esistenza di un medesimo disegno criminoso, concepito anteriormente all'attività antigiuridica e rimasto fermo durante tutto lo svolgimento di essa (Sez. 4, n. 2624 del 10/03/1986, Di Marco, Rv. 172321; Sez. 4, n. 12004 del 01/07/1975, Candela, Rv. 131435). La Corte di appello ha evidenziato come non vi fossero indici deponenti per una programmazione anticipata delle diverse condotte da parte dell'imputato, tenendo anche conto del fatto che i due episodi erano stati commessi a distanza di oltre un anno l'uno dall'altro.

La sentenza è conforme anche al consolidato principio secondo cui l' unicità del disegno criminoso richiesto per la configurabilità del reato continuato non si identifica infatti con una scelta di vita che implica la reiterazione di determinate condotte criminose, essendo invece necessario che le singole violazioni, concepite almeno nelle loro caratteristiche essenziali, costituiscano parte integrante di un unico programma deliberato per conseguire un determinato fine (Sez. 5, n. 5599 del 03/10/2013 , Rv. 258862 01; Sez. 3, n. 17738 del 14/12/2018, Rv. 275451 - 01).

4. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così yleciso in Roma il 22 genn tfSiTA-TP` Il Qonsiglier estensore Il Presidente C/13\/C redtte_ta c