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Ordinanza — n. 7203/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of continuous criminal design between offenses.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7203/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Camposeo Pasquale inadmissible regarding a violation of law concerning the continuity of offenses. The appellant argued that two driving violations should be treated as a continuous crime, but the appellate court found a distinct criminal intent due to the time gap and the suspension of his license. The court upheld this reasoning, affirming that no continuous criminal design existed and ordering the appellant to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 187, co. 8, C.d.S.; The continuity of offenses requires a single criminal design conceived before and maintained throughout the acts; absent a premeditated plan connecting the episodes, separate criminal deliberations exist, precluding the application of the continuity rule.

Parole chiave

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continuity of offenses criminal design driving violations license suspension inadmissible appeal separate criminal intent C.d.S. art. 187 testimone a carico

Disposizioni normative citate

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Art. 187, co. 8, C.d.S.
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Lecce ha confermato la sentenza del Tribunale di Brindisi del 12 gennaio 2022, con la quale Camposeo Pasquale era stato condannato alla pena di mesi quattro di arresto ed euro mille di ammenda in relazione al reato di cui all'art. 187, co. 8, C.d.S.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 2624 del 10/03/1986, Di Marco
Sez. 4, n. 12004 del 01/07/1975, Candela
172321; Sez. 4, n. 12004 del 01/07/1975, Candela, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAMPOSEO PASQUALE nato a OSTUNI il 05/07/1999 avverso la sentenza del 22/03/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE';

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Lecce ha confermato la sentenza del Tribunale di Brindisi del 12 gennaio 2022, con la quale Camposeo Pasquale era stato condannato alla pena di mesi quattro di arresto ed euro mille di ammenda in relazione al reato di cui all'art. 187, co. 8, C.d.S.

2. L'imputato ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello per violazione di legge, rilevando il mancato riconoscimento della continuazione con altro reato giudicato con sentenza del 2021.

3. Il ricorso è inammissibile. Va premesso che, in base alla consolidata giurisprudenza di questa Corte, è ammissibile il vincolo della continuazione quando venga accertata, in concreto, l'esistenza di un medesimo disegno criminoso, concepito anteriormente all'attività antigiuridica e rimasto fermo durante tutto lo svolgimento di essa (Sez. 4, n. 2624 del 10/03/1986, Di Marco, Rv. 172321; Sez. 4, n. 12004 del 01/07/1975, Candela, Rv. 131435). La Corte di appello ha evidenziato come nella fattispecie non era possibile prefigurare una programmazione anticipata delle diverse condotte da parte dell'imputato, tenendo anche conto della distanza temporale tra i due episodi e dal fatto che il predetto imputato, in conseguenza della sospensione della patente disposta a seguito della prima violazione, non aveva potuto continuare a guidare, con evidente cesura anche fattuale tra un episodio e l'altro, dal che deve desumersi l'esistenza di una nuova e diversa deliberazione criminosa. Si tratta di motivazione congrua, esaustiva e pienamente rispettosa dei principi sopra esposti.

4. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il