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Ordinanza — n. 7199/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as repetitive, upholding suspended sentence and license suspension duration.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7199/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the applicant's complaints were repetitive of arguments already adequately addressed by the lower courts. The applicant argued that the overtaking distance was safe and the cyclist was at fault, but the trial courts found no evidence of victim negligence or insufficient space left during the maneuver. The court upheld the license suspension duration as legally justified under Article 218 of the Code of Criminal Procedure, noting that the lower courts properly exercised their discretion without requiring excessive detail for a non-extreme penalty.

Regesto Legislator

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Art. 218 comma 2 C.d.S.; The Court of Cassation holds that appellate and cassation courts must dismiss repetitive appeals lacking new grounds, affirming that the duration of accessory penalties falls within the trial judge's discretion provided the reasoning references statutory criteria and proportionality.

Parole chiave

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repetitive appeal inadmissibility license suspension duration accessory penalty discretion dual conformity principle overtaking traffic offense victim contributory negligence Cassa delle ammende mancata prova di parzialità

Disposizioni normative citate

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Art. 218 comma 2 C.d.S.
Art. 616 cod. proc. pen.
Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
art. 589 cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 55130 del 09/11/2017, Fiorini
Sez. 4, n. 21574 del 29/01/2014, Armanetti
Sez. F - n. 24023 del 20/08/2020, Rojas Alvarado
Sez. F - n. 24023 del 20/08/2020, Rojas Alvarado, Rv.
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Ordinanza — n. 5522/2022 — snpen
Cassation court dismisses appeal against drug possession conviction for discretionary judicial evaluation errors.
Ordinanza — n. 12896/2023 — snpen
Cassation Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of statutory non-prosecution cause applicability. The court rejects the claim of non-punishability based on minor offense grounds. The appeal is declared inadmissible because the statutory cause of non-prosecution does not apply to the specific crime committed. The court rules that the defendant must pay procedural costs and a fine. The decision emphasizes strict adherence to statutory limits for non-prosecution causes. The court finds the lower court's reasoning legally sound and sufficient. The appeal fails due to the absence of qualifying circumstances for the defense. The judgment upholds the conviction and imposes financial penalties on the appellant. The court concludes that the legal arguments presented were fundamentally flawed. The decision reinforces the boundaries of criminal liability exemptions in Italian law.
Ordinanza — n. 5111/2025 — snpen
Italian court dismisses appeal as inadmissible due to genericity of all grounds and lack of specific factual arguments.
Ordinanza — n. 24226/2024 — snpen
Italian Court dismisses appeal on drunk driving grounds, citing lack of written notice requirement and witness credibility.
Ordinanza — n. 29345/2021 — snpen
Italian court dismisses appeal against plea bargain sentence for inadmissible grounds not listed in law.

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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GASPARINI TARCISIO nato a AVIANO il 06/09/1968 avverso la sentenza del 11/03/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE';

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Trieste ha confermato la sentenza del Tribunale di Pordenone del 7 settembre 2022, con la quale Gasparini Tarcisio era stato condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi dieci, giorni venti di reclusione con sospensione della patente di guida per mesi sei in relazione al reato di cui all'art. 589 cod. pen.

2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, lamentando vizio di motivazione in relazione all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato e violazione di legge in ordine all'eccessiva durata della sospensione della patente di guida.

3. Il ricorso è inammissibile in quanto reiterativo di censure già adeguatamente disattese con corretti argomenti dal Giudice di merito. Il ricorrente si limita a ribadire che, sulla base di massime di comune esperienza, la distanza tenuta durante il sorpasso risultava congrua e che la condotta del ciclista avrebbe dovuto essere considerata pericolosa e idonea ad influire sulla marcia. Le sentenze di primo e secondo grado, con motivazione che deve essere letta congiuntamente in base ai noti principi della cd " doppia conforme", hanno dato diffusamente atto dell'assenza di elementi che provassero il concorso di colpa della vittima nonché del fatto che l'imputato avesse iniziato una manovra di sorpasso di un velocipede senza lasciare a quest'ultimo adeguato spazio di manovra, mentre del tutto congetturale e priva di concreti riscontri era la tesi difensiva secondo cui la vittima avesse effettuato una La Corte territoriale ha, inoltre, ritenuto la durata della sospensione della patente di guida adeguata al grado di colpa dell'imputato, nonché contenuta nei limiti previsti.

La motivazione sulla durata della sospensione della patente di guida, quindi, è conforme al dettato dell'art. 218, comma 2, C.d.S., secondo cui "[...] Tale periodo, nei limiti minimo e massimo fissati da ogni singola norma, è determinato in relazione all'entità del danno apportato, alla gravità della violazione commessa, nonché al pericolo che l'ulteriore circolazione potrebbe cagionare [...]" (Sez. 4, n. 55130 del 09/11/2017, Fiorini, Rv. 271661). Va infatti rilevato che anche in materia di sanzioni accessorie è consolidato il principio per cui la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di legge con il richiamo alla gravità della violazione e comunque alla congruità della sanzione irrogata, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la durata della sanzione sia superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 4, n. 21574 del 29/01/2014, Armanetti, Rv. 259211 - 01;

Sez. F - n. 24023 del 20/08/2020, Rojas Alvarado, Rv. 279635 - 02).

4. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende. Così deciso in Rom