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Ordinanza — n. 7198/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against plea bargain sentences for lack of specific statutory grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7198/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals filed by Ponarosa Franco and D'Elia Giandonato inadmissible. The appellants argued the lower court lacked sufficient motivation, but the Court found their complaint generic and contradicted by the trial record which explicitly cited Article 129 of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the appeals were rejected without formalities, and the appellants were ordered to pay court costs and fines.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: Appeals against plea bargain sentences are admissible only for specific statutory grounds; generic complaints regarding lack of motivation are inadmissible and must be declared without formalities.

Parole chiave

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plea bargain appeals lack of motivation inadmissible appeals Cassazione procedure statutory grounds condono delle spese procedurali modalità di calcolo dell'ammenda procedura semplificata

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Considerato che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Ritenuto che la decisione in ordine alla inammissibilità dei ricorsi deve essere adottata "de plano", poiché l'art. 610, comma 5-bis, cod.
Art. 129, cod. proc. pen.
Rilevato, peraltro, che il motivo dedotto, assolutamente generico, è palesemente contraddetto dal contenuto della sentenza, in cui si richiama espressamente l'art. 129 cod.proc.pen.
art. 129 cod.proc.pen
Rilevato, peraltro, che il motivo dedotto, assolutamente generico, è palesemente contraddetto dal contenuto della sentenza, in cui si richiama espressamente l'art. 129 cod.proc.pen.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PONAROSA FRANCO nato a BARI il 08/01/1962 D'ELIA GIANDONATO nato a BARI il 06/08/1992 avverso la sentenza del 05/07/2024 del TRIBUNALE di BARIdato avvi o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i ricorsi proposti da Ponarosa Franco e D'Elia Giandonato a mezzo del comune difensore, il quale si duole della carenza di motivazione della sentenza impugnata, resa ai sensi degli artt. 444 e seguenti cod. proc. pen.

Considerato che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017, in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento risulta proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Considerato che la doglianza non rientra nel numerus clausus dei motivi per i quali è consentito il ricorso per cassazione.

Rilevato, peraltro, che il motivo dedotto, assolutamente generico, è palesemente contraddetto dal contenuto della sentenza, in cui si richiama espressamente l'art. 129 cod.proc.pen. per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, si indicano, sia pure in modo succinto, le risultanze delle indagini conducenti ai fini della pronuncia resa, è valutata congrua la misura della pena risultante dall'accordo tra le parti. Ritenuto che la decisione in ordine alla inammissibilità dei ricorsi deve essere adottata "de plano", poiché l'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. prevede espressamente, quale unico modello procedimentale per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena, la dichiarazione senza formalità.

Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 22 gennaio 2025 Il Consigliere este