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Ordinanza — n. 7197/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of logical error in sentencing discretion under Italian Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7197/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Bernardo Emanuel inadmissible, confirming the lower court's conviction for aggravated theft. The appellant argued that the sentencing was illogical and excessive, but the court found the decision supported by a coherent argumentative apparatus regarding the base penalty and continuations. The court ruled that sentencing falls within the discretionary evaluation of the trial judge under the Italian Penal Code, barring cassation from re-evaluating the appropriateness of the penalty absent arbitrariness.

Regesto Legislator

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Art. 132 cod. pen.; Art. 133 cod. pen.: The determination of the penalty quantum is exclusively entrusted to the discretionary evaluation of the judge of record, who must base the choice on the parameters of the law and indicate the justifying reasons, thereby excluding cassation from obtaining a new assessment of the penalty's congruity unless the decision is arbitrary or illogical.

Parole chiave

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sentencing discretion Italian Penal Code cassation inadmissibility aggravated theft continuation of sentences prova del dolo omissione di soccorso diritto a un difensore

Disposizioni normative citate

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Art. 132 cod. pen.
Deve rammentarsi come la dosimetria della pena sia questione rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito: in base al principio normativamente codificato all'art. 132 cod.
Art. 133 cod. pen.
pen., il quantum della pena da infliggersi, nei limiti della legge, è compito affidato esclusivamente alla valutazione discrezionale del giudice che deve compiere tale scelta in base ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen., indicando i motivi che giustificano la sua scelta.
art. 132 cod. pen
Deve rammentarsi come la dosimetria della pena sia questione rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito: in base al principio normativamente codificato all'art. 132 cod.
art. 133 cod. pen
pen., il quantum della pena da infliggersi, nei limiti della legge, è compito affidato esclusivamente alla valutazione discrezionale del giudice che deve compiere tale scelta in base ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen., indicando i motivi che giustificano la sua scelta.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142
Ne deriva l'inammissibilità della censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad ottenere una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione, come nel caso in esame, non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BERNARDO EMANUEL nato a GENOVA il 07/10/1988 avverso la sentenza del 30/05/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Bernardo Emanuel ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la pronuncia di primo grado di condanna per i reati di furto pluriaggravato e tentato furto pluriaggravato. L'esponente deduce vizio di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio, lamentando la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione offerta in risposta alle doglianze difensive riguardanti l'eccessività della pena e della quantificazione dell'aumento irrogato a titolo di continuazione.

Il ricorso è inammissibile. La decisione impugnata risulta sorretta da conferente apparato argomentativo sotto ogni profilo dedotto dalla difesa, avendo i giudici illustrato le ragioni poste a fondamento della scelta operata, sia con riferimento alla individuazione della pena base, sia con riferimento all'aumento determinato a titolo di continuazione, all'uopo considerando la gravità dei fatti, l'intensità del dolo e l'entità dei danni arrecati alle persone offese. Deve rammentarsi come la dosimetria della pena sia questione rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito: in base al principio normativamente codificato all'art. 132 cod. pen., il quantum della pena da infliggersi, nei limiti della legge, è compito affidato esclusivamente alla valutazione discrezionale del giudice che deve compiere tale scelta in base ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen., indicando i motivi che giustificano la sua scelta.

Ne deriva l'inammissibilità della censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad ottenere una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione, come nel caso in esame, non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142). Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna +la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 22 gennaio 2025 Il Consigliere e