Cassation court dismisses appeal regarding aggravated attempted theft, rejecting claims of insufficient sentencing motivation and lack of complaint.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible, rejecting the appellant's claim that the lower court failed to adequately justify the sentence under Article 133 of the Penal Code. The defense argued for extinction of the crime due to lack of a formal complaint, but the court found a valid complaint had been filed. Consequently, the court ruled that the sentencing reasoning was sufficient and the appeal lacked merit.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 133 c.p.; Art. 640 c.p.: The requirement for a judge to motivate the specific sentence is met when the relevant factors are identified, and a cassation appeal challenging the sentence's congruity is inadmissible if the determination was not arbitrary or illogical.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAVATAIO MASSIMILIANO (CUI 01QBIJM) nato a PALERMO il 14/01/1973 avverso la sentenza del 20/02/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Cavataio Massimiliano, ritenuto responsabile del reato di tentato furto aggravato dalla violenza sulle cose. Fatto commesso il 9/1/2022. Rilevato che, a motivi di ricorso, il ricorrente lamenta erronea applicazione dell'art. 133 cod. pen., dolendosi della insufficiente motivazione posta a sostegno della pena base, individuata in misura superiore al minimo edittale.
Letta la nota difensiva depositata in atti con cui la difesa invoca la declaratoria di estinzione del reato per difetto di querela e, in subordine, insiste nell'accoglimento dei motivi di ricorso. Ritenuto che i profili riguardanti la determinazione della pena in concreto irrogata sono sostenuti da conferente motivazione, avendo la Corte di merito posto in evidenza il rilevante danno economico arrecato alla persona offesa (cfr. pag. 4 della sentenza, in cui si evidenzia il valore del bene oggetto del tentato furto - stufa del valore di 850 euro - ed il rilevante danno conseguente al suo danneggiamento).
Rilevato che la giustificazione offerta è rispettosa dei criteri stabiliti in sede di legittimità; invero, in tema di determinazione della pena la giurisprudenza di legittimità ha affermato che possa ritenersi adempiuto l'obbligo di motivazione del giudice di merito sulla determinazione in concreto della misura della pena, allorché siano indicati nella sentenza gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti nell'ambito della complessiva dichiarata applicazione di tutti i criteri di cui all'art.133 cod. pen. (Sez.1, n.3155 del 25/09/2013, dep.2014, Waychey, Rv. 258410).
Considerato che, nel giudizio di cassazione, è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione, come nel presente caso, non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142). Considerato che risulta manifestamente infondata la richiesta di improcedibilità del reato per difetto di querela, avendo la persona offesa sporto rituale querela innanzi alla Questura di Palermo in data 9/1/2022, come risulta dalla consultazione degli atti.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 gennaio 2025 Il Consigliere est