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Ordinanza — n. 7194/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against theft conviction, rejecting necessity and leniency defenses due to habitual conduct and social aid availability.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7194/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for aggravated attempted theft. The defense argued for necessity under Article 54 and generic mitigating circumstances under Article 62 bis, but the court found the defendant's habitual conduct barred the exclusion of punishability under Article 131 bis. Furthermore, the court noted that social assistance institutions are available to those in poverty, negating the necessity defense, and the defendant's criminal history justified denying generic mitigating factors.

Regesto Legislator

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Art. 54, 62 bis, 131 bis cod. pen.; The exclusion of necessity requires actual danger and impossibility of social aid, while habitual conduct precludes the benefit of particular leniency, and generic mitigating circumstances may be denied based on prior criminal record without explicit evaluation of every defense.

Parole chiave

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attempted theft aggravated state of necessity defense exclusion of punishability generic mitigating circumstances habitual criminal conduct social assistance institutions inadmissible appeal stato di bisogno

Disposizioni normative citate

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Art. 54 cod. pen.
Inosservanza o erronea applicazione della legge penale con particolare riferimento alla mancata concessione della scriminante di cui all'art. 54 cod. pen.;
Art. 62 bis cod. pen.
Inosservanza o erronea applicazione della legge penale per mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62 bis cod. pen.;
Art. 131 bis cod. pen.
Inosservanza o erronea applicazione della legge penale per la mancata esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis cod.
art. 54 cod. pen
Inosservanza o erronea applicazione della legge penale con particolare riferimento alla mancata concessione della scriminante di cui all'art. 54 cod. pen.;
art. 62 bis cod. pen
Inosservanza o erronea applicazione della legge penale per mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62 bis cod. pen.;
art 131-bis cod. pen
Considerato che la causa di non punibilità di cui all'art 131-bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 3967 del 13/07/2015, Petrache
Sez. 5, n. 26813 del 10/02/2016, Grosoli
ex multis Sez. 5, n. 26813 del 10/02/2016, Grosoli, Rv.
Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016
Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NUCCIO SALVATORE nato a AVOLA il 06/02/1974 avverso la sentenza del 12/12/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Nuccio Salvatore, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di tentato furto aggravato, per essersi impossessato di generi alimentari esposti sugli scaffali di un supermercato. Rilevato che la difesa ha articolato i seguenti motivi di doglianza:

1. Inosservanza o erronea applicazione della legge penale con particolare riferimento alla mancata concessione della scriminante di cui all'art. 54 cod. pen.;

2. Inosservanza o erronea applicazione della legge penale per mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62 bis cod. pen.;

3. Inosservanza o erronea applicazione della legge penale per la mancata esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis cod. pen Considerato che la ricorrenza della scrinninante dello stato di necessità è stata validamente esclusa in sentenza sulla base di corrette argomentazioni, del tutto conformi ai principi ermeneutici stabiliti in questa sede: i giudici di merito hanno fatto buon governo della norma che si assume violata, escludendo che la situazione d'indigenza sia di per sé idonea ad integrare la scrinninante dello stato di necessità per difetto degli elementi dell'attualità e dell'inevitabilità del pericolo, in quanto alle esigenze delle persone che versano in tale stato è possibile provvedere per mezzo di istituti di assistenza sociale (Sez. 5, n. 3967 del 13/07/2015, dep. 2016, Petrache, Rv. 265888) ed osservando ulteriormente come il ricorrente abbia ammesso di beneficiare del reddito di cittadinanza.

Considerato che la causa di non punibilità di cui all'art 131-bis cod. pen. è stata anch'essa correttamente esclusa in sentenza: i numerosi precedenti penali specifici annoverati dal ricorrente rendono infatti manifesta la ricorrenza del carattere abituale della condotta del ricorrente, circostanza ostativa al riconoscimento del beneficio (cfr. ex multis Sez. 5, n. 26813 del 10/02/2016, Grosoli, Rv. 267262 - 01:«La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131 bis cod. pen. non può essere applicata, ai sensi del terzo comma del predetto articolo, qualora l'imputato abbia commesso più reati della stessa indole (ovvero plurime violazioni della stessa o di diverse disposizioni penali sorrette dalla medesima "ratio punendi"), poiché è la stessa previsione normativa a considerare il "fatto" nella sua dimensione "plurima", secondo una valutazione complessiva in cui perde rilevanza l'eventuale particolare tenuità dei singoli segmenti in cui esso si articola»).

Ritenuto che í profili riguardanti la determinazione della pena in concreto irrogata e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche sono sostenuti da conferente motivazione, avendo la Corte di merito posto in evidenza la gravità del fatto, l'intensità del dolo e la negativa personalità dell'imputato. Considerato che la giustificazione prodotta è conforme ai criteri ermeneutici stabiliti in sede di legittimità (cfr. Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, Rv. 265826 - 01:"In tema di diniego della concessione delle attenuanti generiche, la "ratio" della disposizione di cui all'art. 62 bis cod. pen. non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti; ne deriva che queste ultime possono essere negate anche soltanto in base ai precedenti penali dell'imputato, perché in tal modo viene formulato comunque, sia pure implicitamente, un giudizio di disvalore sulla sua personalità").

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis