Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 7190/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for generic grounds lacking specific critique of sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7190/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the appeal inadmissible because the grounds were generic and failed to provide a necessary critique of the lower court's reasoning. The appellant argued for a different application of theft statutes, but the court found no merit in the lack of specific criticism against the first-instance decision. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 366 c.p.p.; Art. 606 c.p.p.: An appeal to the Supreme Court is inadmissible if the grounds are generic and lack a necessary critique of the lower court's arguments, particularly regarding the congruity of the sentence which cannot be re-evaluated.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal generic grounds lack of critique sentencing congruity cassation procedure theft aggravated court costs reiterazione di reati penali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 606 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NUOTATORE TOMMY nato a ERBA il 03/06/1984 avverso la sentenza del 30/05/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Nuotatore Tommy, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito dei reati di furto aggravato e furto semplice, fatti commessi il 18 e 21 ottobre 2023. Rilevato che, a motivi di ricorso, il ricorrente lamenta erronea applicazione degli artt. 133 e 62-bis cod. pen.

Considerato che i motivi sono manifestamente infondati, in quanto generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione ed in contrasto con la giurisprudenza di legittimità sul punto dedotto. Ritenuto che i profili riguardanti la determinazione della pena in concreto irrogata e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle ritenute aggravanti sono sostenuti da conferente motivazione, avendo la Corte di merito posto in evidenza l'adeguatezza della pena irrogata in primo grado e la congruità del giudizio di bilanciamento, attesa la gravità del fatto, l'intensità del dolo e la negativa personalità dell'imputato, gravato da plurimi precedenti anche specifici; considerato che, nel giudizio di cassazione, è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione - come nel caso in esame - non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 gennaio 2025 Il Consigliere est