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Ordinanza — n. 7188/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for challenging generic mitigating circumstances not covered by appeal settlement rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7188/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano because the appellant's complaint regarding the lack of generic mitigating circumstances did not fall within the permissible grounds for review under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued that the appellate court erred in not granting these mitigating factors during the settlement process, while the prosecution accepted the terms. The court ruled that such complaints are excluded from the closed list of grievances allowed against a settlement judgment, citing established precedent that unilateral modification of the agreed penalty is not permitted.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: In appeals based on a settlement under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure, grievances regarding the non-granting of generic mitigating circumstances are inadmissible as they fall outside the specific grounds for cassation review.

Parole chiave

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settlement appeal generic mitigating circumstances inadmissible grounds Article 599-bis closed list of grievances de plano inadmissibility penalty determination affezioni psichiche

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis cod. proc. pen.
275234 - 01: «In tema di "patteggiamento in appello" ex art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art.
Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile secondo la procedura de plano (art. 610, comma 5-bis cod.
art. 599-bis cod. proc. pen
276102 - 01: «In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello
Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv.
Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, Alessandria
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CROITOR VEACESLAV nato il 14/03/1988 avverso la sentenza del 11/03/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato av/so alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Visti gli atti e la sentenza impugnata, rilevato che la Corte di merito, con la sentenza in epigrafe indicata, in parziale riforma della pronuncia emessa dal giudice di primo grado, ha rideterminato la pena inflitta a Croitor Veaceslav, accogliendo il concordato proposto dalle parti in udienza ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. Esaminato il ricorso proposto dall'imputato; rilevato che il difensore lamenta erronea interpretazione della legge penale con riguardo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza.

Considerato che il motivo dedotto è inammissibile, non rientrando nel numerus clausus delle doglianze proponibili avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen. [in termini, cfr. Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102 - 01: «In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge»;

Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, dep. 18/02/2019, Alessandria, Rv. 275234 - 01: «In tema di "patteggiamento in appello" ex art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata (nella specie, quanto agli aumenti di pena a titolo di continuazione), atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata»].

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile secondo la procedura de plano (art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.), con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 22 gennaio 2025 Il Consigliere e