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Ordinanza — n. 7186/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding traffic offense, upholding conviction and denial of leniency.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7186/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible, rejecting the defendant's claims regarding violations of the Penal Code and erroneous application of sentencing guidelines. The defense argued for the exclusion of the statutory cause of non-punishment and the granting of general mitigating circumstances, but the lower court had already established the objective disvalue of the conduct and noted the absence of positive elements for leniency. Consequently, the court affirmed the lower court's decision as logically sound and consistent with established case law following the 2008 legislative reform.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; Art. 62-bis cod. pen.: The statutory cause of non-punishment may be validly excluded based on the objective disvalue of the conduct, and the denial of general mitigating circumstances is legitimate when the court finds no positive elements to support such benefits, particularly after the 2008 reform requiring more than mere unrecorded status.

Parole chiave

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traffic offense conviction cause of non-punishment general mitigating circumstances legality appeal inadmissible 2008 legislative reform favoreggiamento cosa di poco valore confisca dei proventi di reato

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
Inosservanza della legge penale e vizio di motivazione con riferimento all'art. 131-bis cod. pen.;
Art. 62-bis cod. pen.
Erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione con riferimento all'art. 62-bis cod. pen..
d.l. 23 maggio 2008, n. 92
62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n.
legge 24 luglio 2008, n. 125
92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato").
art. 131-bis cod. pen
Inosservanza della legge penale e vizio di motivazione con riferimento all'art. 131-bis cod. pen.;
art. 62-bis cod. pen
Erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione con riferimento all'art. 62-bis cod. pen..

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Rv. 270986
Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Rv. 270986 - 01:"Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BIBIRI GIULIO MAURIZIO nato a ROMA il 08/12/1998 avverso la sentenza del 11/03/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Bibiri Giulio Maurizio, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all'art. 186, comma 7, cod. strada. Rilevato che la difesa lamenta:

1. Inosservanza della legge penale e vizio di motivazione con riferimento all'art. 131-bis cod. pen.;

2. Erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione con riferimento all'art. 62-bis cod. pen.. Considerato che la causa di non punibilità di cui all'art 131-bis cod. pen. è stata validamente esclusa in sentenza alla luce del rilevato disvalore oggettivo della condotta accertata, elemento apprezzato con argomentare immune da incongruenze logiche e coerente con le risultanze istruttorie, tale da portare la decisione adottata in parte qua al riparo da censure prospettabili in sede di legittimità. Ritenuto che la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è sostenuta da conferente motivazione, avendo la Corte di merito posto in evidenza l'assenza di positivi elementi di valutazione idonei a consentire la concessione del beneficio (cfr.

Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Rv. 270986 - 01:"Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato"). Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 gennaio 2025 Il Consigliere este