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Ordinanza — n. 7185/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as generic complaints on evidence evaluation fall under appellate court's exclusive competence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7185/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible because the appellant's complaints were too generic and failed to specify legal grounds. The appellant argued for a specific mitigating circumstance under Article 89 of the Penal Code, claiming the lower court misinterpreted the evidence. The court rejected this, noting that the arguments concerned factual reconstruction and evidence assessment, which remain within the exclusive competence of the Court of Appeal.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: Appeals against judgments on facts or evidence evaluation are inadmissible when they lack specific legal grounds and merely reiterate generic criticisms of the lower court's factual findings.

Parole chiave

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inadmissible appeal factual evaluation evidence assessment Article 89 Penal Code Court of Appeal competence prove psichiatriche menomazione psichica perizia psichiatrica insufficiente

Disposizioni normative citate

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Art. 89 cod. pen.
Rilevato che il ricorrente si duole del mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 89 cod. pen., lamentando il vizio del travisamento della prova.
art. 89 cod. pen
Rilevato che il ricorrente si duole del mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 89 cod. pen., lamentando il vizio del travisamento della prova.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VIOLINO MICHELE nato a PRATO il 20/05/1978 avverso la sentenza del 15/03/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Violino Michele, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di tentato furto in abitazione. Vista la comunicazione pervenuta a questa Corte dall'Avv. Manuele Ciappi, il quale ha rappresentato di rinunciare al mandato difensivo.

Considerato preliminarmente che detta rinuncia al mandato non ha effetto finché la parte non risulti assistita da altro difensore. Rilevato che il ricorrente si duole del mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 89 cod. pen., lamentando il vizio del travisamento della prova. Considerato che le ragioni di doglianza sono state formulate in termini del tutto aspecifici, contenendo il ricorso censure assolutamente generiche circa la mancanza di idonea motivazione nella pronuncia impugnata. Considerato che i rilievi difensivi, dietro l'apparente prospettazione del vizio di legittimità, concernendo in realtà la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello, che ha fornito, una congrua e adeguata motivazione in ordine al mancato riconoscimento del vizio parziale di mente, esente da incongruenze logiche, perché basata su corretti criteri di inferenza.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 gennaio 2025 Il Consigliere estensore Il P4