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Ordinanza — n. 7183/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 7183/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7183/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALFARANO GIGLIO SALVATORE nato a GALLIPOLI il 10/06/1991 avverso la sentenza del 08/03/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Alfarano Giglio Salvatore, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito dei reati di tentato furto in abitazione e tentata violenza privata. Rilevato che, a motivi di ricorso, la difesa lamenta violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 62-bis, 69, commi 2 e 3, cod. pen.

Regesto Legislator

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art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 7183/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549 - 02:"Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente"). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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prove acquisite tramite sorveglianza azione di convalida del sequestro testimonianza della vittima assunzione di prove a titolo cautelare sequestro di mezzi di prova accertamenti complementari

Disposizioni normative citate

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art. 133 cod. pen
259142); considerato che, ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche, non è richiesto al giudice di merito la considerazione di tutti gli elementi all'uopo valutabili contenuti nell'art. 133 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALFARANO GIGLIO SALVATORE nato a GALLIPOLI il 10/06/1991 avverso la sentenza del 08/03/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Alfarano Giglio Salvatore, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito dei reati di tentato furto in abitazione e tentata violenza privata. Rilevato che, a motivi di ricorso, la difesa lamenta violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 62-bis, 69, commi 2 e 3, cod. pen.

Ritenuto che i profili riguardanti la determinazione della pena in concreto irrogata e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche sono sostenuti da conferente motivazione, avendo la Corte di merito posto in evidenza la negativa personalità dell'imputato, desumibile dall'assenza di resipiscenza e dall'atteggiamento serbato a! momento del fatto nei confronti della persona offesa, a cui aveva indirizzato parole minacciose e di sfida; considerato che, nel giudizio di cassazione, è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142); considerato che, ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche, non è richiesto al giudice di merito la considerazione di tutti gli elementi all'uopo valutabili contenuti nell'art. 133 cod. pen., dovendo ritenersi sufficiente il richiamo soltanto ad uno di essi, ritenuto prevalente rispetto agli altri elementi (cfr.

Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549 - 02:"Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente"). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cas