Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 7179/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as personally filed by defendant without required special court bar counsel signature.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7179/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was personally signed by the defendant rather than by a lawyer enrolled in the Special Bar of the Court of Cassation. The defendant argued for the review of the crime's gravity and sentencing evaluation, but the court noted that since August 3, 2017, all cassation appeals must be signed by qualified special counsel to avoid rejection. Consequently, the court ruled that the personal signature rendered the procedural requirement unmet and ordered the defendant to pay the associated legal costs.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 571, cod. proc. pen.: A cassation appeal must be signed by a lawyer enrolled in the Special Bar of the Court of Cassation; personal signature by the party renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal inadmissibility special bar of cassation personal signature requirement criminal procedure law legal representation rules guida nonostante revoca della patente difetto di sottoscrizione esame d'idoneità alla guida

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
E' ben noto, infatti, che ai sensi dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dalla I.
Art. 571, cod. proc. pen.
Law no. 103 of 23 June 2017
Art. 39 disp. att. cod. proc. pen.
103 del 2017, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, essendo irrilevante, per la natura personale dell'atto impugnatorio, l'autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, che, ai sensi dell'art. 39 disp.
art. 133 cod. pen
Avverso tale sentenza ha proposto personalmente ricorso per cassazione l'imputata, deducendo, con un unico motivo, inosservanza ed erronea applicazione di legge sotto il profilo della gravità del reato e della valutazione agli effetti della pena ex art. 133 cod. pen.
art. 39 disp. att. cod. proc. pen
103 del 2017, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, essendo irrilevante, per la natura personale dell'atto impugnatorio, l'autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, che, ai sensi dell'art. 39 disp.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 54681 del 03/12/2018, Zhair
pen., attesta unicamente la genuinità di tale sottoscrizione e la sua riconducibilità alla parte privata (così, tra le altre, Sez. 6, n. 54681 del 03/12/2018, Zhair, Rv.
Sez. 5, n. 36161 del 16/03/2018, S.
Sez. 5, n. 36161 del 16/03/2018, S., Rv.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna della • cyzoi93 ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di eur013-.000 OU' in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPADA STELLA nato a FROSINONE il 12/07/1979 avverso la sentenza del 04/04/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avvi o alle parti; udita la "relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA; /

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 4 aprile 2024 la Corte di appello di Roma ha confermato la pronuncia del Tribunale di Frosinone del 29 settembre 2023 con cui Spada Stella era stata condannata per il reato di cui all'art. 116, comma 15, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Avverso tale sentenza ha proposto personalmente ricorso per cassazione l'imputata, deducendo, con un unico motivo, inosservanza ed erronea applicazione di legge sotto il profilo della gravità del reato e della valutazione agli effetti della pena ex art. 133 cod. pen.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto sottoscritto personalmente dall'imputata. E' ben noto, infatti, che ai sensi dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dalla I. 23 giugno 2017, n. 103, ed applicabile ai procedimenti instaurati a decorrere dal 3 agosto 2017, l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cessazione. E' stato più volte affermato che il ricorso per cassazione avverso un qualsiasi tipo di provvedimento non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla I. n. 103 del 2017, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, essendo irrilevante, per la natura personale dell'atto impugnatorio, l'autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, che, ai sensi dell'art. 39 disp. att. cod. proc. pen., attesta unicamente la genuinità di tale sottoscrizione e la sua riconducibilità alla parte privata (così, tra le altre, Sez. 6, n. 54681 del 03/12/2018, Zhair, Rv. 274636-01;

Sez. 5, n. 36161 del 16/03/2018, S., Rv. 273765-01).

3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna della • cyzoi93 ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di eur013-.000 OU' in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro p.0G0,00)in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 21 novembre 2024 Il Consigliere estensore I