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Ordinanza — n. 7176/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for reiterating rejected appeal grounds without new legal argumentation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7176/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because it merely repeated arguments rejected during the appeal phase without engaging with the lower court's reasoning. The appellant claimed errors regarding sentencing guidelines and procedural motivation, but these were already thoroughly addressed and refuted in the appellate judgment. The court ruled that such repetitive complaints fail to meet the requirement of a specific legal critique against the contested decision.

Regesto Legislator

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Art. 581, 591 c.p.p.; Art. 604 c.p.p.; The cassation appeal must present a specific legal critique contrasting with the lower court's reasoning; mere repetition of rejected appeal grounds without new arguments renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility repetition of rejected grounds lack of legal critique appellate reasoning analysis procedural requirements appeal guida in stato di ebbrezza qualificata guida nonostante revoca della patente risarcimento dei danni da incidente stradale

Disposizioni normative citate

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Art. 581 c.p.p.
Art. 591 c.p.p.
Art. 604 c.p.p.
pen., lamentando l'erroneità del disposto giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla contestata aggravante; erronea applicazione di legge con riguardo all'art. 604 cod.
Art. 69 c.p.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un tre distinti motivi: erronea applicazione di legge in relazione all'art. 69, comma 4, cod.
art. 604 cod. proc. pen
pen., lamentando l'erroneità del disposto giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla contestata aggravante; erronea applicazione di legge con riguardo all'art. 604 cod.
art. 69 cod. pen
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un tre distinti motivi: erronea applicazione di legge in relazione all'art. 69, comma 4, cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo
Per come ripetutamente chiarito da questa Corte di legittimità (cfr., ex plurimis, Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv.
Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli
Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv.
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo
276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv.
Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone
260608-01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARRERA DIEGO nato a CODOGNO il 14/10/1988 avverso la sentenza del 05/04/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 5 aprile 2024 la Corte di appello di Milano ha confermato la pronuncia del Tribunale di Lodi del 6 giugno 2022 con cui Carrera Diego era stato condannato alla pena di mesi otto di arresto ed euro 2.000,00 di ammenda in ordine al reato di cui all'art. 186, commi 1, 2 lett.

c) e 2-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un tre distinti motivi: erronea applicazione di legge in relazione all'art. 69, comma 4, cod. pen., lamentando l'erroneità del disposto giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla contestata aggravante; erronea applicazione di legge con riguardo all'art. 604 cod. proc. pen., per omessa motivazione sulla determinazione della pena; contraddittorietà della motivazione in ordine alla individuazione dei criteri di determinazione della pena.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivi non deducibili in questa sede di legittimità. Deve essere osservato, infatti, come essi, lungi dal confrontarsi con la congrua e logica motivazione resa dalla Corte territoriale in replica alle analoghe doglianze eccepite con l'atto di appello - nella quale erano stati diffusamente esplicati i criteri di determinazione della pena e le ragioni per cui l'aggravante di avere provocato un incidente stradale risulta bilanciabile ai sensi dell'art. 69 cod. pen. (cfr. pp. 10 e s. della sentenza impugnata) - reiteri le medesime considerazioni critiche espresse nel precedente atto impugnatorio, proposto avverso la sentenza di primo grado.

Per come ripetutamente chiarito da questa Corte di legittimità (cfr., ex plurimis, Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584-01), la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione, cioè, è innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta.

Risulta di chiara evidenza, pertanto, che se il motivo di ricorso, come nel caso in esame, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento). E' inammissibile, quindi, il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (così, tra le altre:

Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838-01).

3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 21 novembre 2024