Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of detailed sentencing motivation for a low-range penalty.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant's complaint regarding sentencing motivation was not deducible in this jurisdiction. The appellant argued for a review of the two-year sentence imposed for multiple crimes, while the court noted the lower appellate court provided sufficient reasoning. The decision rests on the principle that detailed motivation is only required for sentences near the maximum or above average, making the current ruling legally sound.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 133 cod. pen.; Art. 600 c.p.p.: Detailed motivation of the sentencing criteria is required only when the penalty is quantified in a measure close to the maximum or higher than the average, being the choice of the judge of the merits inappellable when the sentence is of medium or minimum measure.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DANIELI SALVATORE nato a BORGIA il 03/08/1970 avverso la sentenza del 11/10/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza dell'Il ottobre 2023 la Corte di appello di Catania, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Siracusa del 21 aprile 2017, ha rideterminato - per quanto di interesse in questa sede - la pena inflitta a Danieli Salvatore nella misura di anni due, mesi otto di reclusione ed euro 160,00 di multa in ordine al delitto di cui agli artt. 110, 56, 624, 625 n. 2 e 8, 61 n. 5 e 7 cod. pen., dopo aver dichiarato di non doversi procedere nei suoi confronti in ordine al reato di cui all'art. 4 I. 18 aprile 1975, n. 110, in quanto estinto per prescrizione. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, lamentando, con un unico motivo, mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione con riguardo al trattamento sanzionatorio inflittogli.
2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non deducibile in questa sede di legittimità. Il Collegio rileva, infatti, come la decisione impugnata risulti sorretta da conferente apparato argomentativo (cfr. pp. 3 e s.), di pieno rispetto della previsione normativa quanto all'effettuata determinazione del trattamento sa nzionatorio. Una specifica e dettagliata motivazione in merito ai criteri seguiti dal giudice nella determinazione della pena, infatti, si richiede solo nel caso in cui la sanzione sia quantificata in misura prossima al massimo edittale o comunque superiore alla media, risultando insindacabile, in quanto riservata al giudice di merito, la scelta implicitamente basata sui criteri di cui all'art. 133 cod. pen. di irrogare - come disposto nel caso di specie - una pena in misura media o prossima al minimo edittale (così, tra le altre:
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243-01; Sez. 4, n. 27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv. 258356- 01; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv. 256464-01; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197-01).
3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle amme