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Ordinanza — n. 7165/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of adequate comparison with lower court's discretionary sentencing reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7165/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Bousmeh Bilel inadmissible because the sole ground raised failed to provide an adequate comparison with the arguments supporting the lower court's decision. The appellate court had correctly justified its refusal to recognize generic mitigating circumstances over aggravating ones, relying on a discretionary evaluation that is immune from review unless arbitrary or illogical. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Art. 62-bis cod. pen.; Art. 600 c.p.p.: Statutory provisions regarding discretionary sentencing comparisons are immune from cassation review unless arbitrary or illogical, requiring sufficient motivation to justify the equivalence chosen for concrete penalty adequacy.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility discretionary sentencing evaluation mitigating circumstances comparison adequate comparison requirement penal code mitigation aggravamento della pena commisurazione della pena per rapina reati penali gravi

Disposizioni normative citate

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Art. 62-bis cod. pen.
La Corte di appello, infatti, ha ben rappresentato e giustificato, in punto di diritto, le ragioni per cui il giudice di secondo grado ha ritenuto di negare il riconoscimento del beneficio ex art. 62-bis cod.
Art. 600 c.p.p.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
art. 62-bis cod. pen
La Corte di appello, infatti, ha ben rappresentato e giustificato, in punto di diritto, le ragioni per cui il giudice di secondo grado ha ritenuto di negare il riconoscimento del beneficio ex art. 62-bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, Pennelli
Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, Pennelli, Rv.
Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo
270450-01; Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOUSMEH BILEL nato il 14/10/2000 avverso la sentenza del 05/02/2024 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 5 febbraio 2024 la Corte di appello di Cagliari ha confermato la pronuncia del G.U.P. del Tribunale di Cagliari del 23 giugno 2022 con cui Bousmeh Bilel era stato condannato alla pena di mesi dieci di reclusione ed euro 200,00 di multa in ordine al reato di cui agli artt. 624 e 625 n. 7 cod. pen. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine all'omesso riconoscimento in suo favore delle circostanze attenuanti generiche in giudizio di prevalenza sulle contestate aggravanti.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non deducibile in questa sede di legittimità, essendo privo di adeguato confronto con le argomentazioni poste a sostegno della decisione impugnata. La Corte di appello, infatti, ha ben rappresentato e giustificato, in punto di diritto, le ragioni per cui il giudice di secondo grado ha ritenuto di negare il riconoscimento del beneficio ex art. 62-bis cod. pen. all'imputato in giudizio di prevalenza sulle contestate aggravanti, esprimendo una motivazione priva di vizi logici e coerente con le emergenze processuali, in quanto tale insindacabile in sede di legittimità (cfr. p. 14 della sentenza impugnata).

A tale proposito, infatti, è sufficiente fare richiamo al consolidato principio espresso da questa Corte di legittimità, per cui le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (cfr., i questi termini:

Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, Pennelli, Rv. 270450-01; Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931-01).

3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 21 novembre 2024 Il Consigliere est