Cassation court dismisses appeal for inadmissibility as lower court already recognized generic mitigating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals by Urosevic Zirovod and Milenkovic Valentino inadmissible because they were filed with non-justiciable grounds. The defendants argued that the lower courts failed to recognize generic mitigating circumstances, but the appellate court had already acknowledged these factors in its judgment. Consequently, the court ruled the appeals manifestly unfounded and ordered the defendants to pay legal costs and fines.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 62-bis cod. pen.; Appeals must be declared inadmissible if the merits judge has already recognized the alleged mitigating circumstances, rendering the complaint manifestly unfounded.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: UROSEVIC ZIROVOD nato il 01/03/1986 MILENKOVIC VALENTINO nato il 17/01/1988 avverso la sentenza del 04/03/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 4 marzo 2024 la Corte di appello di Roma ha confermato la pronuncia del Tribunale di Cassino del 12 luglio 2023 con cui Urosevic Zirovod e Milenkovic Valentino erano stati condannati alla pena di anni uno, mesi sei di reclusione ed euro 600,00 di multa ciascuno in ordine ai reati di cui agli artt. 110, 56, 624-bis, commi 1 e 3, 625 n. 2 e 5 cod. pen. (capo A); 110, 337 cod. pen. (capo B); 110, 582, 585 in relazione all'art. 576 n. 5-bis) cod. pen. (capo C). Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, a mezzo del loro difensore, lamentando, con un unico motivo, violazione dell'art. 62-bis cod. pen., per mancato riconoscimento in loro favore delle circostanze attenuanti generiche.
2. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, in quanto proposti con motivi non deducibili in questa sede di legittimità. Deve essere osservato, infatti, come il giudice di merito, diversamente da quanto dedotto dai ricorrenti, abbia provveduto a riconoscere in loro favore le circostanze attenuanti generiche. Ne consegue, in maniera evidente, la manifesta infondatezza delle doglianze eccepite.
3. All'inammissibilità dei ricorsi segue, per legge, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 21 novembre 2024 Il Consigliere estens