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Ordinanza — n. 7161/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 7161/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7161/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 4 marzo 2024 la Corte di appello di Roma, in riforma della decisione del Tribunale di Latina del 22 maggio 2023, ha rideterminato, sull'accordo delle parti, la pena inflitta a Di Palma Mauro nella misura di anni uno, mesi dieci di reclusione ed euro 600,00 di multa e a Turi Graziano in quella di anni uno, mesi sei di reclusione ed euro 600,00 di multa, in ordine al reato di cui agli artt. 110, 56, 61 n. 5, 624, 625 n. 2 e 5 cod. pen. Avverso tale sentenza hanno proposto due distinti ricorsi per cassazione gli imputati, rispettivamente deducendo: mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen. (Di Palma Mauro); violazione di legge per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione (Turi Graziano).

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen, art. 599-bis cod. proc. pen, art. 444 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 7161/2025 — snpen · Corte di Cassazione: La declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione deve, pertanto, essere pronunciata «senza formalità», ai sensi di quanto disposto dall'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.

Parole chiave

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concorso di motivi di sospensione rinuncia alla motivazione motivazione sommaria motivi di cassazione motivo d'espulsione ritiro della querela penale

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. proc. pen
Avverso tale sentenza hanno proposto due distinti ricorsi per cassazione gli imputati, rispettivamente deducendo: mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen.
art. 599-bis cod. proc. pen
E' stato precisato, infatti, che il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 444 cod. proc. pen
Il concordato in appello, d'altro canto, ha una diversa fisionomia rispetto all'applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DI PALMA MAURO nato a ANDRIA il 03/12/1956 TURI GRAZIANO nato a CERIGNOLA il 31/10/1978 avverso la sentenza del 04/03/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avv o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA; , v7

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 4 marzo 2024 la Corte di appello di Roma, in riforma della decisione del Tribunale di Latina del 22 maggio 2023, ha rideterminato, sull'accordo delle parti, la pena inflitta a Di Palma Mauro nella misura di anni uno, mesi dieci di reclusione ed euro 600,00 di multa e a Turi Graziano in quella di anni uno, mesi sei di reclusione ed euro 600,00 di multa, in ordine al reato di cui agli artt. 110, 56, 61 n. 5, 624, 625 n. 2 e 5 cod. pen. Avverso tale sentenza hanno proposto due distinti ricorsi per cassazione gli imputati, rispettivamente deducendo: mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen. (Di Palma Mauro); violazione di legge per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione (Turi Graziano).

2. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, in quanto proposti con motivi non consentiti. E' stato precisato, infatti, che il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. è ammissibile solo quando deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e ai vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170-01;

Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102-01). Il concordato in appello, d'altro canto, ha una diversa fisionomia rispetto all'applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. - derivante dal diverso contenuto dell'accordo che, nel primo caso, si innesta sulla rinuncia ai motivi di impugnazione (con conseguente impossibilità di contestare la responsabilità e la qualificazione giuridica del fatto), mentre nel secondo abbraccia anche i termini dell'accusa (da cui deriva la possibilità di proporre ricorso per cassazione anche per ciò che concerne la qualificazione giuridica) - con la conseguenza che le ipotesi di annullamento della sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen. sono sicuramente più limitate rispetto a quelle previste dall'art. 448-bis dello stesso codice, dato che riguardano essenzialmente l'illegalità della pena che costituisce l'unica ipotesi in cui, indipendentemente dall'inammissibilità del ricorso per cassazione, sempreché non sia tardivo, la Corte di legittimità deve procedere d'ufficio all'annullamento della sentenza impugnata (così, Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196-01).

La declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione deve, pertanto, essere pronunciata «senza formalità», ai sensi di quanto disposto dall'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.

3. All'inammissibilità dei ricorsi segue, per legge, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende che, avuto riguardo all'elevato coefficiente di colpa connotante la rilevata causa di inammissibilità, appare conforme a giustizia stabilire nella somma di euro 4.000,00 ciascuno.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 ciascuno in favore dell