Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to non-deducible ground regarding sentencing motivation below statutory maximum.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Salvatore Scasso inadmissible because the ground of violation of law regarding sentencing motivation was not deducible at this stage. The appellant argued for a review of the six-month prison sentence and fine imposed for offenses under the Penal Code, but the Court held that detailed motivation is only required when the sentence approaches the statutory maximum. Since the imposed penalty was moderate, the lower court's reasoning was sufficient and the appeal lacked a valid legal basis for review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 609 c.p.p.; Art. 133 c.p.: A cassation appeal based on the violation of law regarding sentencing motivation is inadmissible if the sentence imposed is not close to the statutory maximum, as the discretion of the trial judge remains unreviewable in such cases.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCASSO SALVATORE nato a PALERMO il 23/08/1979 avverso la sentenza del 30/01/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 30 gennaio 2024 la Corte di appello di Palermo ha confermato la pronuncia del locale Tribunale del 17 novembre 2020 con cui Scasso Salvatore era stato condannato alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 300,00 di multa in ordine al reato di cui agli artt. 81 cpv., 624, 625 n. 2 e 7 cod. pen. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, lamentando, con un unico motivo, vizio di motivazione e violazione di legge con riguardo al trattamento sanzionatorio inflittogli.
2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non deducibile in questa sede di legittimità. Il Collegio rileva, infatti, come la decisione impugnata risulti sorretta da conferente apparato argomentativo (cfr. p. 1), di pieno rispetto della previsione normativa quanto all'effettuata determinazione del trattamento sanzionatorio. Una specifica e dettagliata motivazione in merito ai criteri seguiti dal giudice nella determinazione della pena, infatti, si richiede solo nel caso in cui la sanzione sia quantificata in misura prossima al massimo edittale o comunque superiore alla media, risultando insindacabile, in quanto riservata al giudice di merito, la scelta implicitamente basata sui criteri di cui all'art. 133 cod. pen. di irrogare — come disposto nel caso di specie - una pena in misura media o prossima al minimo edittale (così, tra le altre: Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243-01; Sez. 4, n. 27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv. 258356- 01; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv. 256464-01).
3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 21 novembre 2024 Il Consigliere estensore DEPOSITATA Il pijente)