Cassation appeal dismissed as inadmissible due to non-justiciable grounds regarding sentencing discretion and generic mitigating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Antonio Della Rocca inadmissible because the grounds raised were not justiciable at this level of review. The appellant challenged the lower court's recognition of generic mitigating circumstances and the excessive severity of the sentence for theft-related offenses. The court ruled that the first ground was unfounded since mitigating factors were already acknowledged, and the second ground was inadmissible because the sentence fell within the judge's discretionary range without requiring detailed justification.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 62-bis cod. pen.; Art. 133 cod. pen.: Appeals challenging the recognition of generic mitigating circumstances or the proportionality of a sentence within the statutory range are inadmissible if the first-instance judgment provides sufficient reasoning and the penalty is not near the maximum limit.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DELLA ROCCA ANTONIO nato a FORMIA il 06/12/1976 avverso la sentenza del 22/03/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 22 marzo 2024 la Corte di appello di Bologna ha confermato la pronuncia del locale Tribunale del 3 marzo 2020 con cui Della Rocca Antonio era stato condannato alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 140,00 di multa in ordine al reato di cui agli artt. 56, 624, 625 n. 2 e 7 cod. pen. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, lamentando, con due distinti motivi: violazione dell'art. 62-bis cod. pen., per mancato riconoscimento in suo favore delle circostanze attenuanti generiche; violazione dell'art. 133 cod. pen., lamentando l'eccessiva entità del trattamento sanzionatorio inflittogli.
2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivi non deducibili in questa sede di legittimità. 2.1. Ed infatti, con riguardo alla prima censura, deve essere osservato come il giudice di merito abbia riconosciuto all'imputato le circostanze attenuanti generiche, ponendole in giudizio di equivalenza rispetto alle contestate aggravanti. Ciò, all'evidenza, rende manifestamente infondata la doglianza eccepita con il primo motivo di ricorso. 2.2. In ordine, poi, alla successiva censura, il Collegio rileva come la decisione impugnata risulti sorretta da conferente apparato argomentativo (cfr. p. 2), di pieno rispetto della previsione normativa quanto all'effettuata determinazione del trattamento sanzionatorio.
Una specifica e dettagliata motivazione in merito ai criteri seguiti dal giudice nella determinazione della pena, infatti, si richiede solo nel caso in cui la sanzione sia quantificata in misura prossima al massimo edittale o comunque superiore alla media, risultando insindacabile, in quanto riservata al giudice di merito, la scelta implicitamente basata sui criteri di cui all'art. 133 cod. pen. di irrogare - come disposto nel caso di specie - una pena in misura media o prossima al minimo edittale (così, tra le altre: Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243-01;
Sez. 4, n. 27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv. 258356- 01; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv. 256464-01; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197-01).
3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 21 novembre 2024 I