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Ordinanza — n. 7152/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to non-justifiable ground regarding generic mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7152/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground raised was non-justifiable in this stage of proceedings. The appellant argued for generic mitigating circumstances, but the Court of Appeal had already provided a logical and coherent justification for denying the benefit under Article 62-bis of the Penal Code. Consequently, the Court ruled that the second-instance judgment's reasoning was unassailable in terms of legality, leading to the dismissal of the request.

Regesto Legislator

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Art. 62-bis cod. pen.; The appeal is inadmissible if the ground raised is non-justifiable in this stage, as the second-instance judgment's reasoning on denying generic mitigating circumstances is logically sound and unassailable in terms of legality.

Parole chiave

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inadmissible appeal non-justifiable ground generic mitigating circumstances Article 62-bis Penal Code legality stage review attenuazione della pena circostanza aggravante maggiorazione dissuasiva

Disposizioni normative citate

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Art. 62-bis cod. pen.
ultima pagina della sentenza impugnata) ben rappresenti e giustifichi, in punto di diritto, le ragioni per cui il giudice di secondo grado ha ritenuto di negare il riconoscimento del beneficio ex art. 62-bis cod.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
art. 62-bis cod. pen
ultima pagina della sentenza impugnata) ben rappresenti e giustifichi, in punto di diritto, le ragioni per cui il giudice di secondo grado ha ritenuto di negare il riconoscimento del beneficio ex art. 62-bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi e altri
all'imputata, esprimendo una motivazione priva di vizi logici e coerente con le emergenze processuali, in quanto tale insindacabile in sede di legittimità (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi e altri, Rv.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEBARRE DIANA MARIA nato a GONZAGA il 06/11/1958 avverso la sentenza del 22/05/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 22 maggio 2024 la Corte di appello di Bologna ha confermato la pronuncia del Tribunale di Modena del 10 dicembre 2020 con cui Debarre Diana Maria era stata condannata alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 155,00 di multa in ordine al reato di cui agli artt. 110, 56, 624-bis cod. pen. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, mancanza di motivazione in ordine al mancato riconoscimento in suo favore delle circostanze attenuanti generiche.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non deducibile in questa sede di legittimità. Il Collegio osserva, infatti, come la motivazione resa dalla Corte di appello (cfr. ultima pagina della sentenza impugnata) ben rappresenti e giustifichi, in punto di diritto, le ragioni per cui il giudice di secondo grado ha ritenuto di negare il riconoscimento del beneficio ex art. 62-bis cod. pen. all'imputata, esprimendo una motivazione priva di vizi logici e coerente con le emergenze processuali, in quanto tale insindacabile in sede di legittimità (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi e altri, Rv. 242419-01).

3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 21 novembre 2024 Il Consigliere estensore