Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 7137/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as liquidity defense concerns fact-finding reserved for trial courts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7137/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defense regarding corporate liquidity failure falls outside the closed list of legal grounds for cassation review. The appellant argued that a liquidity crisis existed prior to the crime, but the appellate court found the defense generic and failed to prove the appellant lacked choice in paying taxes. The court ruled that such factual evaluations and evidence reconstruction are exclusively within the competence of the trial judges and thus insusceptible to cassation.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 45 cod. pen.; Art. 366 c.p.p.: The defense of corporate liquidity failure is not a ground for cassation review as it involves the evaluation of evidence and fact-finding reserved to the court of first instance.

Parole chiave

Generato dall'IA
liquidity crisis defense corporate criminal liability cassation inadmissibility closed list of grounds fact-finding competence assunzione di prove a titolo cautelare sospensione dell'istruzione difetto di legittimazione del ministero pubblico

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 45 cod. pen.
10 ter d.lgs.74/2000, deducendo, con unico motivo di ricorso, violazione di legge in ordine alla sussistenza della crisi di liquidità, rilevante ai sensi dell'art. 45 cod.
Art. 366 c.p.p.
art. 10 ter d.lgs.74/2000
art. 45 cod. pen
10 ter d.lgs.74/2000, deducendo, con unico motivo di ricorso, violazione di legge in ordine alla sussistenza della crisi di liquidità, rilevante ai sensi dell'art. 45 cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROSSO ALESSANDRO FRANCESCO MICHELE nato a TORINO il 06/12/1959 avverso la sentenza del 03/05/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Rosso Alendro Francesco Michele ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale è stato condannato per il reato di cui all'art. 10 ter d.lgs.74/2000, deducendo, con unico motivo di ricorso, violazione di legge in ordine alla sussistenza della crisi di liquidità, rilevante ai sensi dell'art. 45 cod. pen., evidenziandone l'insorgenza in epoca antecedente alla commissione del reato e richiamando e allegando memoria depositata in primo grado e la documentazione prodotta nel corso del primo giudizio.

La prima doglianza non rientra nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua ed esauriente. Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabilità, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, come si desume dalle considerazioni formulate dal giudice a quo, laddove ha affermato che le allegazioni del ricorrente in ordine alla sussistenza di una crisi d'impresa, risalente al 2008 e protrattasi per anni, da ricondurre a fattori estranei alle condotte dell'imputato, sono generiche e inidonee ad escludere l'affermazione della penale responsabilità, trattandosi di vicende pregresse agli anni in contestazione che concernono le annualità del 2017 del 2018 ed incapaci di dimostrare che è ricorrente non avesse alcun margine di scelta in ordine al mancato pagamento dell'imposta evasa.

È infatti emerso, dalla relazione tecnica del consulente del medesimo imputato, che la società godeva di risorse economiche disponibili, appartenenti sia alla medesima società Alessandro Rosso srl che alla Next Congress and education srl, che erano state destinate ad esigenze inerenti a società appartenenti al medesimo gruppo societario e non al pagamento dei debiti tributari. La società Next Congress and education srl infatti aveva una liquidità attiva nell'anno 2015 e nell'anno 2016, per un ammontare di una certa consistenza, liquidità che il ricorrente avrebbe dovuto trattenere ed accantonare per il pagamento dei tributi.

E' viceversa emerso che la liquidità disponibile nel 2015 era stata destinata alla chiusura dei rapporti adttlebito concernenti la società Fabbrica Mice SRL, poi incorporata nel 2015 dalla società RS Holding srl e che la liquidità del 2016 è stata destinata alla società RS Holding srl e alla Alessandro Rosso Group spa. Anche la liquidità di cui disponeva la società Alessandro Rosso srl nel 2016 era stata utilizzata per diminuire il debito infragruppo verso la RS Holding srl. E' quindi emerso come l'omesso pagamento dei tributi costituisse una precisa politica imprenditoriale perseguita dall'imputato, volta a finanziare società appartenenti al gruppo, destinando così le risorse economiche disponibili in quelle annualità all'adempimento di obbligazioni diverse da quelle tributarie.

Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così d