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Ordinanza — n. 7135/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility regarding abolished benefit crime and lack of lenient law application.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7135/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible, rejecting the claim that the abolition of the 'citizens' income' benefit retroactively erased the underlying criminal offense. The appellant argued the crime was no longer punishable due to legislative changes, while the court noted the specific facts involved significant unreported gambling winnings. The decision relied on the principle that the removal of a social benefit does not automatically extinguish criminal liability for past acts committed under the old regime.

Regesto Legislator

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Art. 2 comma 2 cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: The abolition of a social benefit does not retroactively erase criminal liability for acts committed under the previous regime, and appeals challenging the application of lenient law must be substantiated by concrete evidence of the new law's applicability to the specific facts.

Parole chiave

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abolition of social benefit retroactive criminal liability lex mitior principle gambling winnings inadmissibility of appeal non-punishability procedural costs giochi d'azzardo con poste di denaro

Disposizioni normative citate

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Art. 2 comma 2 cod. pen.
197, nel far salva l'applicazione delle sanzioni penali dallo stesso previste per i fatti commessi sino al termine finale di efficacia della relativa disciplina, deroga al principio di retroattività della "lex mitior", altrimenti conseguente ex art. 2, comma secondo, cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.
Art. 7 comma 1 D.L. 4/2019
In ordine alla prima doglianza, si è affermato che l'abrogazione, a far data dall'01/01/2024, del delitto di cui all'art. 7 d.l.
Art. 1 comma 318 legge 197/2022
4 disposta ex art. 1, comma 318, legge 29 dicembre 2022, n.
Art. 8 D.L. 48/2023
pen., in quanto assicura la tutela penale all'indebita erogazione del reddito di cittadinanza sin tanto che sarà possibile continuare a fruire di detto beneficio, posto che la sua prevista soppressione si coordina cronologicamente con la nuova incriminazione di cui all'art. 8 d.l.
art. 131 bis cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 7541 del 24/01/2024 Rv. 285964
85, riferita agli analoghi benefici per il futuro introdotti in sostituzione del reddito di cittadinanza (Sez. 3, n. 7541 del 24/01/2024 Rv. 285964).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIANSANTI ANTONIO nato a ROMA il 16/09/1975 avverso la sentenza del 26/03/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Giansanti Antonio ricorre per cassazione avverso sentenza di condanna per il reato di cui all'art.7 comma 1, D.L.4/2019, deducendo, con il primo motivo di ricorso, l'avvenuta abolizione del reddito di cittadinanza e la conseguente abrogazione della fattispecie penale incriminatrice e con il secondo motivo, violazione di legge e vizio della motivazione in ordine al diniego di applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., rappresentando di essere ludopatico e di non aver percepito le vincite di gioco non dichiarate, che venivano immediatamente utilizzate per altre puntate.

Con memoria difensiva ha ulteriormente illustrato i motivi di ricorso e depositato documentazione. In ordine alla prima doglianza, si è affermato che l'abrogazione, a far data dall'01/01/2024, del delitto di cui all'art. 7 d.l. 28 gennaio 2019, n. 4 disposta ex art. 1, comma 318, legge 29 dicembre 2022, n. 197, nel far salva l'applicazione delle sanzioni penali dallo stesso previste per i fatti commessi sino al termine finale di efficacia della relativa disciplina, deroga al principio di retroattività della "lex mitior", altrimenti conseguente ex art. 2, comma secondo, cod. pen., in quanto assicura la tutela penale all'indebita erogazione del reddito di cittadinanza sin tanto che sarà possibile continuare a fruire di detto beneficio, posto che la sua prevista soppressione si coordina cronologicamente con la nuova incriminazione di cui all'art. 8 d.l. 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, riferita agli analoghi benefici per il futuro introdotti in sostituzione del reddito di cittadinanza (Sez. 3, n. 7541 del 24/01/2024 Rv. 285964).

La doglianza è dunque manifestamente infondata. In ordine alla seconda doglianza, si osserva che le determinazioni del giudice di merito in ordine alla configurabilità della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto sono infatti insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esente da vizi logico- giuridici ed idonea a dar conto delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale fatto riferimento agli importi non minimali dei movimenti registrati sui conti gioco ( euro 11.556,70 per l'anno 2017 e euro 4.932,00 per l'anno 2018), indicativi di una continua e non modesta disponibilità di danaro.

Alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. --, Così deciso in Roma, il 18/10/2024 Il Consigliere estensore