Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 7134/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as late; 45-day deadline expired; costs awarded to state.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7134/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed 30 days after the statutory deadline expired. The appellant, Gennaro, challenged a lower court's conviction for a specific offense but missed the 45-day window to file the request. Consequently, the court ordered the appellant to pay procedural costs and a fine to the state penalty fund.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 600 c.p.p.; Art. 36 D.Lgs. 273/2000: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if filed after the expiration of the 45-day period prescribed by law, regardless of the merits of the alleged legal violation.

Parole chiave

Generato dall'IA
statutory deadline expiration inadmissible cassation appeal procedural time limit court of cassation jurisdiction procedural costs award sospensione della riscossione fiscale cessazione dei pagamenti ammenda

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 36 D.Lgs. 273/2000
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GESUERO GENNARO nato a TORRE ANNUNZIATA il 29/08/1974 avverso la sentenza del 02/11/2018 del TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATAclat:a39‘k4G9-a-Ple93wItt;- udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Gesuero Gennaro ricorre per cassazione avverso ordinanza in epigrafe indicata con la quale il Tribunale di Torre Annunziata lo ha condannato per il reato di cui all'art. 256 D.Igs.152/2006, deducendo violazione di legge in ordine all'affermazione della responsabilità. Il ricorso è tardivo in quanto il termine di 45 giorni, a decorrere dalla data del 11/01/2019, è scaduto il 25/02/2019 e il ricorso è stato presentato in data 26/02/2019. Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2024