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Ordinanza — n. 7132/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed because the lawyer filing it was not authorized to practice before the Supreme Court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7132/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the appeal inadmissible because the defense attorney presenting it lacked the specific authorization to practice before the court at the time of filing. The appellant, Pili Mirko, had been convicted under Article 30 of Law 152/1992, but the procedural defect lay solely with the unqualified counsel. Consequently, the court rejected the merits of the case and ordered the appellant to bear the procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 606 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal is inadmissible if presented by a defense attorney who is not authorized to practice before the Supreme Court at the time of presentation, rendering the appeal void ab initio.

Parole chiave

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inadmissible appeal unauthorized defense counsel Supreme Court practice procedural defect criminal appeal dismissal violazioni della legge sulle armi sanzione penale diritto disciplinare militare

Disposizioni normative citate

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Art. 606 cod. proc. pen.
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PILI MIRKO nato a CAGLIARI il 25/12/1978 avverso la sentenza del 02/03/2023 del TRIBUNALE di CAGLIARIudita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Rilevato che il ricorso (convertito ai sensi dell'art. 606 cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
30 L.152/1992 è inammissibile in quanto proposto da difensore non abilitato al patrocinio in cassazione al momento della presentazione; che alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 30 L. 152/1992
pen.) proposto da Pili Mirko avverso sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 30 L.152/1992 è inammissibile in quanto proposto da difensore non abilitato al patrocinio in cassazione al momento della presentazione; che alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art.
art. 606 cod. proc. pen
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PILI MIRKO nato a CAGLIARI il 25/12/1978 avverso la sentenza del 02/03/2023 del TRIBUNALE di CAGLIARIudita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Rilevato che il ricorso (convertito ai sensi dell'art. 606 cod.
art. 616 cod. proc. pen
30 L.152/1992 è inammissibile in quanto proposto da difensore non abilitato al patrocinio in cassazione al momento della presentazione; che alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PILI MIRKO nato a CAGLIARI il 25/12/1978 avverso la sentenza del 02/03/2023 del TRIBUNALE di CAGLIARIudita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Rilevato che il ricorso (convertito ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen.) proposto da Pili Mirko avverso sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 30 L.152/1992 è inammissibile in quanto proposto da difensore non abilitato al patrocinio in cassazione al momento della presentazione; che alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso